Addebito della separazione in clima di sfiducia (Cass. civ, sez. I, 24 maggio 2023, n. 14396).

E’ impossibile procedere ad addebito della separazione quando la sfiducia reciproca conduce alla crisi coniugale.

La Suprema Corte conferma la corretta valutazione dei Giudici di Appello basata sui comportamenti reciproci dei coniugi e sul venir meno delle reciproche aspettative.

La Corte di Appello di Roma rigettava l’appello principale e quello incidentale avverso la decisione del Tribunale di Velletri con cui era stata dichiarata la separazione dei coniugi e rigettate le reciproche domande di addebito, nonché attribuito in favore della moglie, a titolo di mantenimento, l’assegno di Euro 1.500,00 mensile.

Rilevava la Corte, riguardo le reciproche domande di addebito della separazione, che l’istruttoria non aveva consentito di accertare a quale dei due coniugi fosse da ascrivere la responsabilità della crisi dell’unione. Erano emersi, difatti, comportamenti ambivalenti e non trasparenti da parte di ciascun coniuge verso l’altro, che non rendevano verosimile un’univoca responsabilità dell’uno, o dell’altro, coniuge ma il sopravvento di una situazione di reciproco venire meno delle aspettative riposte l’uno nell’altro, circostanza che aveva inficiato la fiducia di coppia e l’unione matrimoniale.

Riguardo al mantenimento della moglie i Giudici di Appello osservavano che la donna, prima di sposarsi, aveva svolto una attività lavorativa nel settore del commercio e durante la convivenza, protrattasi per 6 anni, dopo un breve periodo nel quale aveva lavorato part-time, aveva cessato ogni forma di impiego continuando tuttavia a ricevere dalla famiglia la disponibilità di Euro 2.500,00 mensili. Tale tenore di vita è stato considerato elevato in quanto il marito provvedeva ad assicurare alla coniuge e alle figlie di quest’ultima, frutto di un precedente matrimonio, una complessiva serie di benefici (viaggi, formazione-studio, affitto, casa, permanenza all’estero) e a coltivare la propria passione per cani e gatti di razza, presenti in quantità presso la villa di famiglia.

In questo quadro, riteneva corretta l’attribuzione svolta dal primo Giudice in favore della donna dell’importo mensile di euro 1.500,00, avuto riguardo alle complessive condizioni dei coniugi, al sostegno familiare fornito dall’uomo in costanza di matrimonio, alle risorse attuali del coniuge obbligato, alla breve durata del matrimonio, alla capacità lavorativa prolungata e specifica della beneficiaria.

La vicenda approda in Cassazione.

Secondo gli Ermellini, il Giudice di merito ha operato una corretta ricostruzione dei fatti storici che avevano portato alla separazione dando conto degli esiti delle prove orali che non consentivano di ricondurre la responsabilità della fine dell’unione ad alcuno dei coniugi.

Difatti, i testi della moglie rappresentavano una coppia in persistente armonia, invece i testi del marito riferivano un rapporto in crisi a causa delle condotte di sofferenza della moglie rispetto all’acuirsi del disturbo depressivo del marito e della drastica riduzione delle risorse economiche provocata dall’esclusione di quest’ultimo dall’azienda di famiglia.

Corretta anche la ricostruzione dei Giudici di merito circa l’esistenza di un clima di sfiducia tra i coniugi: è anomala la prospettazione fornita dalla moglie, di un periodo in cui i coniugi, stante il disturbo depressivo del marito, avrebbero vissuto l’una in una città e l’altro in un’altra città per poi ricongiungersi nella stessa città.

In sostanza, anche per i Giudici di Cassazione è impossibile ipotizzare «una piena armonia della coppia», proprio alla luce delle condotte tenute da entrambi i coniugi, i quali «non hanno fornito la prova del nesso di causalità tra la situazione di intollerabilità della convivenza e la violazione dei doveri coniugali dell’uno e dell’altra».

Il ricorso principale e quello incidentale vengono rigettati.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Annullamento dei benefici della Legge 104

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui