Morte del familiare e risarcimento del danno patrimoniale (Cassazione civile, sez. III, 18/01/2023, n.1386).
Morte del familiare a causa di sinistro stradale e risarcimento del danno patrimoniale.
I familiari del defunto convenivano davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Generali Italia S.p.A. quale impresa designata dal FGVS, più i ritenuti responsabili civili, per accertare che il figlio era morto il 15 aprile 2011 in un sinistro stradale quale terzo trasportato.
Concessa dapprima una provvisionale di Euro 400.000,00 con sentenza n. 647/2017 il Tribunale condannava la Compagnia a risarcire i danni, detratto l’importo della provvisionale, nella misura di Euro 530.711, e accoglieva la domanda di regresso nei limiti dei beni accettati con beneficio d’inventario.
L’Assicurazione proponeva appello e la Corte di Napoli, in parziale accoglimento del gravame, condannava l’appellante a corrispondere la somma di Euro 184.150,05 a R.T., la somma di Euro 182.753,04 a F.G., la somma di Euro 45.000 a F.F. e la somma di Euro 22.500 a R.G., oltre accessori, previa detrazione di quanto versato a titolo di provvisionale, e condannava gli appellati alla restituzione delle somme in esubero già eventualmente riscosse.
I familiari del deceduto impugnano in Cassazione lamentando, per quanto qui di interesse, l’attribuzione da parte del Giudice d’appello alla vittima di un concorso di colpa del 10%, in quanto “sapeva o doveva sapere” che il conducente del veicolo su cui saliva era intossicato da stupefacente sulla base del fatto che dall’autopsia era risultato che sia il guidatore sia egli stesso avevano assunto cocaina, e la errata determinazione del danno patrimoniale.
Gli attori in citazione avrebbero “analiticamente indicato le circostanze di fatto le quali rendevano il caso di specie diverso da quelli consimili” e quindi particolarmente grave il danno patrimoniale, specificando le circostanze per ciascuno dei quattro danneggiati. L’Assicurazione non avrebbe mai contestato che tali circostanze “giustificassero la personalizzazione del risarcimento”. Pertanto il Giudice d’appello avrebbe “erroneamente applicato il principio secondo cui il convenuto non ha l’onere di contestare i fatti dedotti dall’attore, se questi rientrino nella sfera di conoscibilità unicamente di quest’ultimo”, in quanto tale principio sarebbe stato applicabile solo “se vi fosse stata controversia tra le parti circa la verità o la falsità dei fatti dedotti dall’attore”, il che non sarebbe stato il fondamento del terzo motivo d’appello.
Ed ancora, la Corte di Appello, avrebbe accolto la doglianza di eccessivo quantum, che peraltro non sarebbe stata conforme alle prescrizioni dell’art. 342 c.p.c., non indicando “quali circostanze riduttive del danno patrimoniale non siano state considerate dal primo Giudice” e neppure “quali circostanze amplificative del danno siano state erroneamente ritenute sussistenti dal primo Giudice”.
Le censure non sono fondate.
Rispetto al quantum del risarcimento, viene rilevato che la Corte territoriale ha affermato che l’Assicurazione aveva apportato nella comparsa di risposta e nei successivi scritti difensivi una contestazione sufficiente.
Riguardo le riduzioni del risarcimento del danno patrimoniale da perdita del congiunto espletate dalla Corte territoriale rispettivamente ai risarcimenti dei genitori, del fratello e del nonno del deceduto, sussisterebbe, secondo i ricorrenti, una falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., per cui il risarcimento del danno dovrebbe includere sia la perdita subita, sia il mancato guadagno.
I Giudici di Appello hanno accertato che i genitori del ragazzo deceduto hanno patito una malattia psichica in conseguenza della morte del figlio. Tale lesione è stata liquidata a parte, sub specie di danno biologico. Però, avendo accertato che entrambi i genitori si erano ammalati, il Giudice d’appello avrebbe dovuto dedurne che il caso di specie non era “standard”, non essendo una conseguenza “del tutto usuale” della perdita del figlio: pertanto sarebbe stato falsamente applicato l’art. 1223 c.c..
La censura, in realtà, riguarda una questione di fatto, per cui i ricorrenti intenderebbero ottenere una valutazione alternativa delle conseguenze fattuali pregiudizievoli che la morte del figlio avrebbe apportato.
Osservano i ricorrenti che nell’atto di citazione di primo grado si era esposto che il de cuius, “sin da giovanissimo”, aveva partecipato alle attività di gestione di un bar che costituiva impresa familiare, e così portato alla famiglia il suo contributo patrimoniale. Gli attori avrebbero poi depositato la certificazione della cessazione dell’attività commerciale della competente Camera di Commercio, e richiesto di provare in via testimoniale la collaborazione del figlio alla gestione del bar da quando aveva quattordici anni; senza ammettere le prove, il primo Giudice aveva riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale nella misura di Euro 100.000,00.
Il punto, è stato affrontato dai Giudici di appello che hanno ritenuto che il lavoro nel bar di famiglia potesse ricondursi ai doveri di cui all’art. 315 c.c., e affermato che non era stata data prova di un “costo di rimpiazzo”, non essendo stata né addotta, né provata, l’assunzione di un nuovo collaboratore.
Il testo dell’art. 315 c.c. applicabile in quanto vigente all’epoca della morte del ragazzo, cioè nel 2011, stabilisce che il figlio “deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa” (dettato poi trasferito nell’art. 315 bis c.c., u.c. introdotto dalla L. 10 dicembre 2012 n. 219, con l’unica aggiunta del riferimento anche alle “capacità” del discendente).
La Corte territoriale ha preso le mosse dal riconoscimento che il de cuius contribuiva alla gestione del bar, ma ciò nonostante, con un’argomentazione alquanto singolare, ha escluso ogni risarcimento, così esprimendosi: “Ebbene, pur volendo considerare incontroverso che il F. abbia “dato una mano” nel bar di famiglia, tale collaborazione nella specie ben può ricondursi nell’ambito dei doveri di cui all’art. 315 c.c., tant’e’ vero che non risulta giammai dedotto che per tale attività sia stato retribuito. Soprattutto, neanche è provato che la sua morte abbia comportato la perdita di una unità di forza-lavoro e che, quindi, i coniugi abbiano sostenuto il c.d. costo di rimpiazzo… non risultando né dedotta, né provata l’assunzione di un nuovo collaboratore (avendo, anzi, gli odierni appellati allegato di aver deciso di interrompere l’attività commerciale).
Ebbene, tale ragionamento non è conforme all’insegnamento secondo cui “ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, patito dai coniugi per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia”: Cass. 16.1.2014 n. 759, in quanto non risulta provato né che i genitori abbiano avuto bisogno di sostegno, né che abbiano ricevuto l’aiuto economico del defunto, apparendo semmai verosimile il contrario”.
Non è sostenibile che la perdita di una prestazione economicamente valevole non costituisca danno perché tale prestazione era dovuta a titolo gratuito: la gratuità per chi rende della debenza della prestazione non espunge per chi la riceve il valore patrimoniale della prestazione stessa, e dunque la sua perdita altera in senso diminutivo la complessiva sfera giuridica di quest’ultimo, ergo le crea un danno emergente.
La Corte d’Appello, pertanto, non ha applicato in modo corretto l’art. 1223 c.c., e così ha erroneamente escluso il danno patrimoniale relativo alla perdita della collaborazione del de cuius all’impresa di famiglia.
Limitatamente a questo motivo, il ricorso viene accolto e la decisione cassata con rinvio alla Corte di Napoli in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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