Scoppio di vetrinetta e infortunio del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2023, n.11136).
Lesioni del lavoratore causate dallo scoppio di vetrinetta termica.
La Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza non definitiva n. 470/2017 e della sentenza definitiva n. 86/2019 del Tribunale di Vicenza, respinge la domanda con la quale il lavoratore chiedeva accertarsi la illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Secondo il Giudice del reclamo, nel periodo di comporto
pacificamente superato, dovevano essere computati anche i giorni di assenza per
malattia conseguenti all’infortunio occorso nell’ambito del servizio di
ristorazione appaltato alla datrice di lavoro in conseguenza dello scoppio di
una vetrinetta termica di proprietà della committente, essendo emersa la
assoluta imprevedibilità dell’evento alla luce del grado di diligenza esigibile
in base alle norme tecniche e precauzionali del tempo.
Nello specifico i Giudici di merito evidenziavano che la committente in sede di
appalto aveva attestato la consegna delle attrezzature, tra cui la vetrinetta,
in buono stato e che le stesse erano conformi alla normativa; ha inoltre evidenziato
che dal DVR emergeva l’assenza di un rischio specifico connesso alla suddetta vetrinetta.
Il lavoratore ricorre in Cassazione e, per quanto qui di interesse, con il primo motivo censura la errata applicazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio. Secondo il ricorrente la datrice di lavoro non avrebbe dimostrato l’esistenza di una condotta abnorme del dipendente tale da interrompere il nesso causale, o di avere adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare o ridurre l’esposizione al rischio secondo il criterio della massima sicurezza tecnologicamente esigibile, né la esistenza del caso fortuito.
Gli Ermellini ritengono la censura infondata dando continuità al consolidato orientamento secondo il quale “le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili, in linea di principio, all’ampia e generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c., comprensiva anche di dette specifiche categorie di impedimenti dovuti a cause di lavoro, e sono normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro”.
Non è, pertanto, sufficiente, perché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. (Cass. 24028/2016, 26037/2014, 7037/2011, 5413/2004, 3351/1996);
L’art. 2087 c.c., governante la materia, non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, e va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
E’ il lavoratore, dunque, che ha l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015, 18626/2013, 2038/2013, 13956/2012).
Nell’ipotesi in cui il danno sia stato causato al lavoratore da attrezzature che il datore di lavoro aveva in custodia, sussiste a carico del datore di lavoro (sempre che siano certi l’esistenza del danno e il rapporto di causalità con l’ambiente lavorativo) una presunzione di colpa, derivante dalla concorrente applicabilità degli artt. 2051 e 2087 c.c., che può essere superata solo dalla dimostrazione dell’avvenuta adozione delle cautele antinfortunistiche e della natura imprevedibile ed inevitabile del fatto dannoso (Cass. n. 5957/2018, Cass. 15919/2004).
Ciò posto, la presunzione di colpa per lo scoppio di vetrinetta in custodia a carico della parte datoriale risulta superata dall’accertamento del Giudice di merito il quale ha ritenuto l’evento non prevedibile in considerazione della diligenza esigibile in base alle norme tecniche e precauzionali applicabili al tempo.
Tale accertamento compete al Giudice di merito e poteva essere incrinato solo dalla deduzione di omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, vizio quest’ultimo in concreto non configurabile poiché le circostanze di fatti risultano essere state espressamente considerate dalla Corte di merito.
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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