Principio di soccombenza virtuale in responsabilità medica

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A seguito della riassunzione del giudizio risarcitorio promosso per la morte del congiunto per responsabilità sanitaria, in sede di rinvio innanzi alla Corte d’Appello di Roma, dopo la cassazione della sentenza impugnata, con sentenza di data 29 dicembre 2021 la Corte territoriale dichiarava estinto il giudizio per rinunzia agli atti e condannava i sanitari in solido, alla rifusione delle spese relative al giudizio di riassunzione.

Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti soccombenti osservando che in relazione alla modestia dell’attività svolta dal difensore della danneggiata, il quale si è limitato a sollevare un’unica eccezione di mancanza di prove, ed alla circostanza della conclusione del giudizio con rinuncia agli atti, l’importo liquidato per le spese appare sproporzionato. La parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, ma non vi è stata adesione dell’altra parte, che ha insistito per la rifusione delle spese processuali.

Il principio di soccombenza virtuale

Facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, il ricorso sarebbe stato improcedibile. La parte ricorrente ha dichiarato che la sentenza è stata notificata in data 18 gennaio 2022. In base all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, unitamente al ricorso nel termine di giorni venti dalla notificazione del ricorso medesimo deve essere depositata, a pena di improcedibilità, la relazione di notificazione della sentenza. Non risultano dedotte cause non imputabili del mancato assolvimento dell’onere processuale. Nella nota di deposito dei documenti ai sensi dell’art. 372, si precisa che non è stato possibile depositare il ricorso perché nei giorni precedenti il sistema del PCT non consentiva il deposito.

Non può farsi riferimento alla c.d. prova di resistenza perché, considerando la data di pubblicazione della sentenza (29 dicembre 2021), il termine di giorni sessanta scadeva il 28 febbraio 2022 ed il ricorso è stato notificato successivamente. Le spese del giudizio di cassazione seguono pertanto la soccombenza virtuale.

Pertanto, la Suprema Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità (Cassazione civile, sez. III, 16/11/2023, n.31882).

Avv. Emanuela Foligno

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