Perdita di chance di sopravvivenza, nessun risarcimento senza specifica domanda

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Perdita di chance di sopravvivenza

La recente giurisprudenza ha rimodulato il concetto di perdita di chance e in questa sentenza della Corte di Appello di Venezia (n. 2239/2023 del 14/11/2023) è sottolineata anche la natura ontologicamente diversa dal danno da perdita del rapporto parentale.

In primo grado l’ASL era stata ritenuta responsabile per la morte del paziente dal Tribunale di Vicenza che determinava il corrispondente danno risarcibile limitatamente alla perdita del 50% di chance di sopravvivenza dello stesso.

La corte di Appello, però, ha accolto il ricorso dell’Azienda Sanitaria perché i parenti della vittima non avevano chiesto specificatamente il risarcimento per la perdita di chance. Infatti la domanda presentata riguardava esclusivamente il danno per la perdita del rapporto parentale, che è un danno subito dal parente iure proprio, mentre la perdita di chance è un danno subito dalla vittima primaria che, in seguito al decesso, si trasmette agli eredi.

Perdita del 50% di chance di sopravvivenza (Corte Appello Venezia, Sentenza n. 2239/2023 pubblicata il 14/11/2023).

Il Tribunale di Vicenza dichiarava la responsabilità dell’Azienda Sanitaria per la morte del paziente e determinava il corrispondente danno risarcibile limitatamente alla perdita del 50% di chance di sopravvivenza dello stesso.

L’ASL proponeva appello deducendo erroneità, illegittimità, contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno da perdita di chance in assenza di specifica domanda; responsabilità: colpa e nesso di causa, erroneità, illegittimità, contraddittorietà della sentenza in merito all’accertamento della colpa dei sanitari operanti presso l’ospedale di Bassano del Grappa; errata liquidazione del danno.

Osserva la Corte che, con l’atto di citazione del 15/1/2018, non è stato chiesto il risarcimento per la perdita di chance. Infatti la domanda proposta riguardava esclusivamente il danno per la perdita del rapporto parentale, che è un danno subito dal parente iure proprio, mentre la perdita di chance è un danno subito dalla vittima primaria che, in seguito al decesso, si trasmette agli eredi. La chance perduta dal defunto come fatto storico doveva essere allegata e dimostrata e questo non è stato fatto, posto che l’esposizione della vicenda riguarda esclusivamente il danno subito dai superstiti per la perdita del rapporto parentale e la richiesta di riconoscere una personalizzazione massima.

I fatti ricostruiti dalla CTU

Dalla CTU emerge: “relativamente al ricovero di 28 giorni presso l’ospedale di Bassano… l’analisi della cartella clinica rivela inerzia, incertezza e attendismo immotivato che prolungarono una degenza senza alcun inquadramento diagnostico: la prova è data dalla ripetizione, di per sé congrua, di esami bioumorali quali unico provvedimento atto a indagare il quadro, pur a fronte di elementi significativi quali dati clinici, dati circostanziali e anamnestici, aggravati altresì dal progressivo peggioramento degli stessi esami bioumorali.

Questi elementi significativi con criterio ex ante avrebbero consentito una valutazione globale del paziente e del ragionamento clinico: si esigeva…una valutazione accurata dell’anamnesi e dei dati circostanziali, dati che… pur essendo a disposizione dei Sanitari dell’ospedale di Bassano, sembrano essere stati ignorati… il paziente proveniva dall’ospedale di Asiago, nella cui lettera di dimissione viene citata una diagnosi indicativa (Ittero prevalentemente diretto in epatite acuta verosimile iatrogena e colecistite acuta. Fibrillazione atriale parossistica) e che furono raccolti dati anamnestici dagli stessi sanitari di Bassano, dati che sembrano essere stati perduti nel corso del protrarsi del ricovero, tant’è che alla dimissione la diagnosi ha una connotazione più generica Epatite acuta ndd, perdendo il riferimento alla sua probabile eziopatogenesi…

I medici decidevano il trasferimento del paziente al Centro trapianti di fegato di Padova solamente in data 5/9/2013, quando la situazione clinica si era ulteriormente deteriorata, nella persistenza dell’ittero e con un quadro bioumorale degli ultimi tre giorni suggestivo per CID (ossia per Coagulopatia Intravascolare Disseminata), laddove tale misura avrebbe dovuto essere adottata almeno quindici giorni prima – in data 21/8/2013 – in coincidenza col netto peggioramento dei valori ematici, caratterizzati dalla costante progressiva diminuzione degli indici di citolisi epatica, di albumina con aumento di bilirubina e successivamente con alterazione della coagulazione e iperammoniemia.

Tuttavia, l’infezione ha tolto pertanto al paziente le chances connesse al trapianto sia in termini terapeutici che di sopravvivenza rappresentando l’unica terapia proponibile in grado di poter scongiurare l’evento morte… sono evidenziabili nell’operato dei sanitari del nosocomio di Bassano condotte di natura omissiva e non rispondenti ai criteri di doverosa prudenza e diligenza che esigeva il caso di specie, in relazione alla mancata messa in atto di un percorso diagnostico dal quale è scaturita pertanto una incongrua sottovalutazione del quadro clinico e laboratoristico che ha inutilmente ed immotivatamente prolungato la degenza, ritardando l’attivazione del protocollo di trasferimento presso il centro trapiantologico di Padova”.

Di qui la formulazione della perdita del 50% di chance di sopravvivenza di natura iatrogena nella misura del 50%, mentre è rimasta esclusa la possibilità di riconoscere un nesso di causa fra la condotta omissiva e l’evento morte. In questo quadro, la Corte richiama la giurisprudenza più recente la quale rispetto al danno-evento (ovvero la morte per colpa medica) distingue chiaramente la perdita della chance di sopravvivere: p. es. Cass. 12906/2020 rileva che “…il concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno…”; nei medesimi termini Cass. 25886/2022, 24050/2023, 26851/2023.

Per tali ragioni l’appello viene accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda svolta dai congiunti del paziente.    

Il parere dell’Avvocato Emanuela Foligno

La decisione a commento è allineata alla giurisprudenza più recente che ha “rimodulato” sia il concetto di perdita di chance, sia la natura ontologicamente diversa dal danno da perdita del rapporto parentale.

La Corte di Appello, nel motivare la infondatezza del riconoscimento in prime cure della perdita del 50% di chance di sopravvivenza, ha richiamato gli ultimi approdi di legittimità che distinguono chiaramente il concetto di perdita di chance di sopravvivenza, rimarcando che il concetto di chance rappresenta una incertezza del risultato sperato.

Oltre a ciò viene dato peso alla natura ontologicamente differente del danno in parola rispetto a quello per la perdita del rapporto parentale: sono due poste risarcitorie differenti e autonome l’una dall’altra, sicché devono essere specificamente oggetto di domanda.

Avv. Emanuela Foligno

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