Un paziente dopo essersi sottoposto all’estrazione di diversi denti e all’impianto di una protesi dentaria, ha riportato gravi danni alla masticazione e dolore del cavo orale. Quando ha citato in giudizio il medico per imperizia e negligenza, ha scoperto che le cure venivano espletate da un odontotecnico, che apponeva anche firme false sulla cartella clinica.
I fatti
Il paziente si ricava nell’aprile 2014 per una visita medica presso lo studio del convenuto in Torrecuso, convinto che fosse un Odontoiatra. In tal sede gli veniva diagnosticata una patologia irreversibile da curare mediante rimozione dei denti malati con successiva realizzazione di quattro ponti dentari fissi da ancorare su denti del giudizio e da posizionare sulle arcate dentali superiori ed inferiori.
Iniziavano le cure il 03/05/2014 mediante rimozione dei denti malati e successiva realizzazione e posa in opera di quattro ponti dentali fissi composti da 18 elementi complessivi che, fin dal loro impianto, causavano gravi problemi alla masticazione con dolore e sanguinamento gengivale.
La vicenda giuridica
Il convenuto contestava la propria carenza di legittimazione passiva e deduceva di non avere espletato alcun trattamento sanitario nei riguardi del ricorrente, sostenendo, di contro, che ogni intervento sul paziente fosse stato espletato dall’Odontoiatra, direttore sanitario della Struttura sanitaria. Chiedeva la chiamata in causa della propria assicurazione e quella dell’Odontoiatra, responsabile della Struttura. Quest’ultimo contestava non solo di avere effettuato trattamenti odontoiatrici al paziente, ma anche di essere il direttore sanitario della Struttura.
L’Assicurazione chiamata dall’odontotecnico contestava la copertura di attività professionale trattandosi di garanzia per la responsabilità civile verso terzi e chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
Espletata la CTU in sede di ATP, in seguito all’estinzione del giudizio, il paziente istruiva il presente giudizio mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
L’odontotecnico rifiuta la proposta conciliativa
Con ordinanza dell’08/03/2020 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con la quale si invitava l’odontotecnico a corrispondere al paziente la somma di € 5.500,00 (oltre interessi legali) e spese legali sostenute dal ricorrente anche per il precedente giudizio di ATP per la complessiva somma di € 4.400,00 oltre oneri di legge; invitava, altresì, lo stesso al pagamento delle spese legali sostenute dall’assicurazione anche per il giudizio di ATP per complessivi € 3.000,00 oltre oneri di legge, con compensazione delle spese di lite tra le altre parti del giudizio. Le parti non si accordavano in quanto l’odontotecnico dichiarava di non voler aderire alla predetta proposta.
La CTU grafologica della firma sulla cartella clinica
Espletata la CTU grafologica (che accertava la falsità delle firme attribuite all’Odontoiatra), quest’ultimo e la rispettiva assicurazione insistevano per la estromissione dal giudizio.
In merito alla posizione dell’Odontoiatra, l’odontotecnico, a sostegno della propria tesi difensiva, allegava “cartella clinica” del paziente apparentemente sottoscritta dall’Odontoiatra. Dalla CTU grafologica espletata in corso di causa per valutare l’autenticità della predetta sottoscrizione, è emerso con chiarezza che la firma ivi apposta risulta apocrifa, ovvero non riconducibile all’Odontoiatra.
Andranno, pertanto, addebitate all’odontotecnico, oltre alle spese sostenute dall’Odontoiatra per il giudizio di ATP e per il presente giudizio, anche le spese sostenute dalla Assicurazione Milanese (quale terza chiamata dello stesso).
Per tali ragioni, in forza del principio della causazione, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia deve essere posto a carico di colui che abbia provocato detta chiamata in causa, ovverosia in questo caso l’odontotecnico, poiché detta chiamata in causa si rendeva necessaria in relazione alle tesi da esso sostenute e risultate infondate.
Conclusivamente, il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando solo in ordine all’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle Assicurazioni e del Medico odontoiatra, dichiarava il difetto di legittimazione e pedissequa estromissione dal giudizio (Tribunale Benevento, Sentenza parziale n. 2414/2023 pubblicata il 12/12/2023).
Avv. Emanuela Foligno
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