Ragazzino con lo snowboard investe il maestro di sci, condannati i genitori

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Un ragazzino con lo snowboard ha investito il suo maestro di sci procurandogli serie lesioni. L’istruttore ha citato in giudizio i genitori lamentandone il difetto di vigilanza.

Il Tribunale di Sulmona, con sentenza del 2012, rigettava la domanda considerando i genitori del ragazzino non responsabili dell’evento; invece la Corte d’Appello, con decisione del 2020, dichiarava per il 60% colpevoli i genitori del ragazzo e per il 40% lo stesso danneggiato. Decisione confermata anche dalla Cassazione (sez. III, 11/12/2023, n.34394)

La vicenda giuridica

Il maestro di sci conveniva in giudizio il genitore del ragazzo che a bordo dello snowboard lo colpiva violentemente causandogli serie lesioni.

Con sentenza n. 254/2012 il Tribunale di Sulmona rigettava la domanda, ritenendo l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al genitore, avendo questi affidato il figlio ad amici di famiglia.

Successivamente, la Corte di Appello, emise la sentenza non definitiva n. 635/2019, con la quale, in accoglimento dell’appello, dichiarava la responsabilità nella misura del 60% del genitore del ragazzo, e nella misura del 40% a carico dello stesso danneggiato. La pronuncia di secondo grado poneva in evidenza che la condotta del maestro di sci andava valutata con particolare rigore, tenuto conto della grave imprudenza dello stesso nel sostare in una posizione non visibile agli sciatori provenienti da monte. Contestualmente la Corte d’Appello dell’Aquila dispose per il prosieguo del giudizio con l’esperimento di una CTU medico-legale sulla persona del danneggiato. Infine, con sentenza n. 672/2020, la Corte d’Appello dell’Aquila, condannava il genitore del ragazzo al pagamento in favore del maestro di sci dell’importo di Euro 18.463,80, e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e della CTU.

Il ricorso in Cassazione dei genitori del ragazzo con lo snowboard

Il genitore soccombente propone ricorso in Cassazione e sostiene che non sarebbe stato valutato con giusta severità il comportamento del maestro di sci. La censura, in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio secondo cui elementi di fatto già considerati dai Giudici del merito, non possono essere riproposti in Cassazione al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Come ribadito di recente da Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile “.

Conclusivamente, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con conferma della decisione di secondo grado.

Avv. Emanuela Foligno

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