Il Tribunale di Ravenna viene chiamato a decidere sulla responsabilità della Casa di Cura San Francesco per il decesso di un paziente a seguito dell‘intervento chirurgico per la sostituzione della protesi all’anca sinistra e per l’omesso consenso informato.
Le domande vengono rigettate con conferma della Cassazione (Cassazione Civile, sez. III, 11/12/2023, n.34517).
I fatti
Secondo la tesi dei danneggiati, il decesso sarebbe stato causato dalla negligenza e imperizia dei sanitari della Casa di Cura che non valutavano correttamente le condizioni cliniche pregresse del paziente e non gli avevano prospettato in modo adeguato il rischio emorragico dell’operazione per la sostituzione della protesi all’anca nonché dalla recisione accidentale di arteria circonflessa femorale.
La Casa di Cura San Francesco si costituiva in giudizio e chiamava in causa i 3 medici dell’equipe che avevano eseguito l’intervento chirurgico e si erano occupati del decorso post-operatorio, nonché l’ASL, che chiamavano in causa le rispettive compagnie assicuratrici.
Il Tribunale di Ravenna rigettava le domande, condannava la Casa di Cura a rifondere all’ASL le spese di giudizio e disponeva l’integrale compensazione delle spese di lite.
La Corte d’Appello ribalta la sentenza di primo grado
Successivamente, la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 372 del 22/02/2021, rigettava l’impugnazione e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese processuali in favore di tutte le controparti costituite. Anche questa decisione viene impugnata dai congiunti del paziente.
Il ricorso in Cassazione
La Suprema Corte considera le censure tutte inammissibili o infondate.
Per quanto qui di interesse, relativamente al consenso informato, l’inammissibilità della censura deriva dalla formulazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 poiché sul punto le sentenze di primo e di secondo grado sono perfettamente sovrapponibili.
Ad ogni modo, il lamentato omesso/incompleto consenso informato è stato preso in considerazione dalla Corte di Appello, che ha affermato che il paziente aveva prestato specifico consenso all’operazione. Infatti il Medico operante si era personalmente recato presso l’abitazione dell’assistito per esporgli le specifiche modalità dell’operazione per la sostituzione della protesti all’anca e i rischi ai quali andava incontro, in tal modo soddisfacendo i requisiti ritenuti necessari dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
L’analisi delle CTU
I Giudici di Appello, inoltre, hanno specificamente preso in esame la CTU espletata in prime cure e l’hanno confrontata con quella di parte giungendo alla conclusione, correttamente motivata, che l’effettuazione di una terapia preventiva all’operazione di sostituzione della protesi all’anca per regolarizzare il paziente nei parametri di emocoagulazione si sarebbe potuta rivelare controproducente ai fini del decorso post operatorio, potendo provocare un eccessivo sviluppo di anticorpi antipiastrine.
Inoltre, la Corte territoriale ha rilevato che il CTU aveva affermato che un più rapido trasferimento del paziente dalla Casa di Cura presso un Ospedale dotato di terapia intensiva avrebbe potuto configurare soltanto una qualche chance di sopravvivenza, posto che le condizioni pregresse del paziente e l’imponenza dell’emorragia rendevano verosimile che il decesso per arresto cardiaco si sarebbe comunque verificato anche se il trasferimento fosse stato più velocemente effettuato, o se vi fosse stata una terapia intensiva nella stessa struttura privata. La S.C., richiamando Cass. n. 28993 del 11/11/2019, evidenzia la infondatezza della censura.
L’unico motivo di censura fondato è il settimo, ossia quello relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ASL, posto che nei suoi confronti non era stata avanzata alcuna pretesa e gli atti di causa gli erano stati notificati al solo fine di porlo a conoscenza della causa (cd litis denuntiatio).
Ergo, la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ASL non è sorretta da valida ragione e il relativo capo di condanna viene espunto dalla sentenza della Corte territoriale.
Avv. Emanuela Foligno






