Un animatore rimane tetraplegico a causa di un infortunio presso lo stabilimento balneare dove stava tenendo uno spettacolo. I giudici riconoscono la responsabilità prevalente degli organizzatori, ma anche il concorso di colpa della vittima, con riduzione del risarcimento (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 8 agosto 2025, n. 22931).
I fatti
L’infortunio presso lo stabilimento balneare e ristorante di Anzio si verificava il 14/8/2000. La vittima, animatore nell’occasione, nel saltare da una pedana a pelo d’acqua a distanza di alcuni metri dalla riva per attraversare un cerchio di fuoco, batteva la testa sul basso fondale, riportando la rottura della quinta vertebra cervicale del midollo spinale, restando poi affetto da tetraplegia da lesione post-traumatica a livello C5-C6.
Il Tribunale di Velletri (sentenza 1173/2017) dichiara i convenuti C.A.A. e l’Alpitour solidalmente responsabili per l’infortunio di cui era rimasto vittima il ricorrente e la condanna del convenuto C. a titolo di responsabilità contrattuale, quella dell’Alpitour a titolo contrattuale ed extracontrattuale.
La Corte di appello di Roma dichiara il concorso di colpa della vittima per il 30% nella causazione dell’infortunio sul lavoro del 15/08/2000 e, conseguentemente rimodula il danno biologico differenziale in Euro 498.562,76, nonché il danno morale, in Euro 387.350,25.
Nessuna cautela era stata predisposta, perché le circostanze considerate dimostravano l’estrema imprudenza degli organizzatori dello spettacolo, nel corso del quale si era verificato il grave infortunio; ciò giustificava l’individuazione della colpa prevalente degli organizzatori (70%) rispetto all’Imprudenza manifestata anche dalla stessa vittima (30%).
La Cassazione richiama le Sezioni Unite sul travisamento della prova
La vittima sostiene che l’incidente, e quindi l’infortunio presso lo stabilimento balneare, non era attribuibile alla sua colpa concorrente e di avere specificato le tipologie di danni lamentati, quello patrimoniale sub specie di rimborso delle spese mediche sostenute, quello non patrimoniale sub specie di danno differenziale e complementare rispetto all’indennizzo INAIL
Tutte le censure vengono respinte. Primariamente, sulla valutazione degli elementi acquisiti, vengono richiamate le Sezioni Unite del 2024 (5792/2024), secondo cui:
“Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una dele parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”.
Sul punto viene ribadito che è al Giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.
Ebbene, la vittima (errando) dichiara di addebitare alla Corte di appello un evidente “errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova”, ma,in realtà le critiche sollecitano una rivalutazione del materiale istruttorio improponibile.
Il concorso di colpa della vittima nell’infortunio presso lo stabilimento balneare
Sulla riconosciuta concorrente colpa nell’infortunio, il primo Giudice aveva dichiarato “nulle le domande di risarcimento del danno”, e che il danneggiato con apposito motivo d’appello si era doluto appunto dell’avere il Giudice di prime cure “considerato generica la domanda risarcitoria”. Pertanto, sempre secondo la vittima, la Corte di Roma non era chiamata a rilevare “la nullità della domanda di risarcimento danni per violazione dell’art. 414 c.p.c.”, bensì era tenuta, come ha fatto, ad esprimersi sui motivi d’appello del danneggiato. Ciò che contava, è se nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado fossero contenute sufficienti indicazioni circa i danni secondo l’attore risentiti e correttamente la Corte romana ha constatato che erano specificate le tipologie dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, lamentati.
La vittima ha dettagliatamente illustrato i danni patiti, deducendo “la evidenza degli incommensurabili danni in tutti i suoi aspetti, alla salute, biologico, morale, esistenziale, alla vita di relazione professionali e patrimoniali ed incontestabili essendo le gravissime lesioni dei diritti di cui agli artt. 2 e 32 della Costituzione, anche sulla scorta dei postumi invalidanti residuati”.
Anche se la Corte di appello non ha escluso il concorso colposo della vittima del sinistro, ciò che è determinante è la precisa (e corretta) valutazione delle prove e delle testimonianze che hanno condotto a una precisa percentuale concorsuale, che invece il primo Giudice, neppure aveva determinato.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso viene integralmente respinto.
Avv. Emanuela Foligno





