Tutela rafforzata per il terzo trasportato, cumulo di azione diretta e risarcimento

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Il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l’azione diretta prevista dall’art. 141, sia l’azione generale di danno di cui all’art. 144, avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 9 settembre 2025, n. 24840)

I fatti

I Giudici di Reggio Calabria hanno dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta, in relazione al sinistro stradale subito in qualità di terzo trasportato, cumulativamente e contestualmente nei confronti sia del vettore che del responsabile del sinistro, oltre che delle rispettive compagnie assicuratrici.

La vittima ha chiesto il risarcimento del danno, con azione contrattuale ed extracontrattuale, nella sua qualità di terzo trasportato. Il primo grado ha rigettato la domanda ritenendo non provata la sua presenza a bordo dell’autovettura.

Il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione adottata, atteso che essa non poteva essere assunta in difetto di impugnazione incidentale di Ina Assitalia in relazione al rigetto dell’eccezione con cui la medesima assicurazione aveva chiesto dichiararsi inammissibile la domanda verso di essa, per divieto di cumulabilità con la domanda ex art. 141 CdA proposta verso Navale Assicurazioni.

Lamenta, inoltre, di essere stato mal interpretato quanto affermato dalle Sezioni Unite, ovvero, che l’azione ex art. 141 CdA costituirebbe uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle azioni previste per il traportato dagli artt. 2043, 2054 e 1681 c.c. (quest’ultima esperibile allorché il trasporto avvenga per titolo contrattuale), nonché dall’art. 144 CdA. Per contro, l’art. 141 offre al terzo trasportato – sempre secondo il ricorrente – un’azione che è “aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito“.

La decisione della Cassazione

La S.C. accoglie le doglianze. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che in primo grado è stata affermata la cumulabilità dell’azione ex art. 141 CdA con quella esperibile nei confronti dell’assicuratore del responsabile: “la previsione normativa di un’azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore non preclude al danneggiato la proponibilità di azioni risarcitorie nei riguardi della compagnia di assicurazione del responsabile civile”.

Ergo, non era sufficiente, per Ina Assitalia (oggi Generali Italia), riproporre l’eccezione relativa al supposto divieto di “cumulo” delle due azioni, come ha concluso il Giudice di appello. Opera, infatti, al riguardo, il principio secondo cui l’appello incidentale è necessario per ogni questione che risulti, comunque, “considerata dalla sentenza impugnata, la quale su di essa ha adottato una statuizione, cioè una motivazione che può essere articolata o con affermazioni espresse o con affermazioni enunciate in modo indiretto, le quali, però, rivelino in modo chiaro la sua valutazione di fondatezza o infondatezza”.

La tutela rafforzata per il terzo trasportato

In buona sostanza, la S.C. ribadisce che in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, “il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l’azione diretta prevista dall’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, sia l’azione generale di danno di cui all’art. 144 del medesimo D.Lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito“.

In conclusione, il ricorso viene accolto in relazione alla sua prima censura, assorbito il resto. Il Giudice del rinvio dovrà applicare il seguente principio di diritto:

qualora il giudice di prime cure, con statuizione espressa, rigetti l’eccezione preliminare del convenuto volta a far valere l’inammissibilità di una domanda risarcitoria, poi respinta nel merito, la parte appellata che intenda ribadire tale eccezione ha l’onere di proporre gravame incidentale”.

Avv. Emanuela Foligno

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