Muore per shock settico da perforazione duodenale, errore medico o complicanza imprevedibile?

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Eseguito un intervento di colangiopancreatografia retrograda endoscopica ma le condizioni cliniche del paziente peggiorano progressivamente fino al decesso, per shock settico da perforazione duodenale non tempestivamente diagnosticata. La Corte di Cassazione si pronuncia sul caso del paziente deceduto per shock settico da perforazione duodenale dopo un intervento di colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CPRE). Il punto chiave è stabilire se si sia trattato di un errore medico o di una complicanza imprevedibile, con importanti riflessi sul risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 settembre 2025, n. 26440).

I fatti

Il paziente viene ricoverato nel dicembre 2006 presso l’Ospedale di Latina, ove, per mancanza di posti letto, veniva trasferito al presidio di Priverno. Il 10 gennaio 2007, presso l’Ospedale di Latina, la dottoressa eseguiva un intervento di colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CPRE). Dopo il rientro a Priverno le condizioni cliniche del paziente peggioravano progressivamente fino al decesso, avvenuto per shock settico da perforazione duodenale non tempestivamente diagnosticata.

I congiunti della vittima, ritenendola responsabile, chiedono alla ASL il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale di Latina (n. 337/2016), accoglie parzialmente condannando in solido l’ASL e i medici. In secondo grado (n. 2684/2021) la Corte d’appello di Roma rigetta tutti i gravami e conferma la decisione di primo grado.

I congiunti del paziente si rivolgono alla S.C. che con ordinanza n. 12497/2024 accoglie in parte il ricorso principale e quello incidentale di UnipolSai e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

L’intervento della Cassazione

Anche la sopracitata ordinanza viene impugnata per asserito omesso esame di documentazione del procedimento penale relativo al decesso del paziente, conclusosi con archiviazione della posizione della dottoressa. La Corte avrebbe errato supponendo l’inesistenza di tali atti, sebbene documentalmente provati. Tale errore, non riguardando un punto controverso né una valutazione di merito, avrebbe condotto all’inammissibilità del secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla mancata valutazione delle prove e alla responsabilità della dottoressa. Ergo, chiedono la revocazione dell’ordinanza e la rivalutazione integrale della posizione del suddetto medico.

Preliminarmente la S.C. rammenta che è esclusa dall’ambito del rimedio revocatorio qualsiasi censura attinente a vizi di giudizio o di diritto: l’errore di giudizio, anche se prospettato come svista di fatto, non è sindacabile in sede di revocazione. Non integra errore revocatorio la mancata considerazione di un elemento probatorio, potendo essa riflettere una scelta (implicita) di irrilevanza di quel fatto; altrimenti, il giudizio di revocazione finirebbe per trasformarsi in un nuovo gravame di merito.

L’inammissibilità del ricorso per revocazione

Nel caso concreto, le doglianze della ricorrente in realtà pare proprio vogliano censurare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal Giudice di merito, nonché il ragionamento logico-giuridico: esse si collocano, pertanto, al di fuori del perimetro dell’errore di fatto revocatorio. Ed altrettanto è a dirsi di ogni questione di diritto o di rito decisa dalla ordinanza di rimessione menzionata (tra cui quella della tardività o meno di produzione della documentazione sanitaria, reputata preclusa per tardività già dalla corte di merito: sicché ogni statuizione sul punto ad opera della qui gravata ordinanza atterrebbe non alla lettura degli atti del giudizio di legittimità, ma dipenderebbe da un giudizio di diritto o in rito, di per sé incensurabile con la revocazione).

Ad ogni modo, l’ordinanza di rimessione che parte ricorrente ha impugnato si basa su una ratio decidendi autonoma e assorbente, consistente nella condivisione della conclusione – raggiunta dal Giudice di merito – in tema di complicanze dell’evento lesivo: ed in base alla quale, in materia di responsabilità sanitaria, la riconducibilità dell’evento a una complicanza non esclude di per sé la colpa del medico, se non venga dimostrato il carattere imprevedibile ed inevitabile della stessa. Non si può dunque discorrere dell’errore di fatto prospettato dall’erede della vittima. Comunque sia, quando una pronuncia si basa su due rationes decidendi autonome, solo una delle quali inficiata da errore, la permanenza dell’altra esclude la decisività del vizio denunciato.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione (anche perché l’eventuale accoglimento della doglianza non gioverebbe alla ricorrente, restando comunque ferma la diversa ratio decidendi in ordine ai ricorsi decisi con l’ordinanza impugnata di revocazione, non ritualmente impugnabile in revocazione per Cassazione).

Avv. Emanuela Foligno

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