Il conducente deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, il rispetto delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il passeggero trasportato indossi la cintura di sicurezza (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 4 ottobre 2025, n. 26723)
La vicenda
Il sinistro stradale avveniva il 30 agosto 2015, alle ore 4.00 circa sulla S.P. 131 in tenimento del Comune di Villa Literno. La vittima era terza trasportata sul sedile posteriore e l’incidente era avvenuto a causa della condotta imprudente del conducente. Questi, procedendo ad alta velocità, perdeva il controllo del mezzo, che fuoriusciva dalla sede stradale e, dopo essersi ribaltato, andava a finire in un fossato. Nell’occorso, il ribaltamento del veicolo causava l’accartocciamento delle lamiere dell’auto verso l’interno e ciò determinava il decesso del conducente e del trasportato, che occupavano i sedili anteriori, mentre essa attrice aveva riportato gravi lesioni.
Gli eredi della vittima adiscono il Tribunale di Milano e UCI (Ufficio Centrale Italiano s.c.a.r.l.) per sentirli condannare al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Milano accoglie la domanda risarcitoria, con attribuzione alla danneggiata del concorso di colpa in misura dell’80%, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. La Corte d’Appello di Milano riconosce il concorso di colpa della danneggiata nella maggior misura del 90%, riducendo pertanto il quantum risarcibile.
L’intervento della Cassazione
I ricorrenti deducono: omessa pronuncia sul motivo di gravame; violazione dei principi di diritto in tema di nesso di causalità e responsabilità concorsuale. La Corte di Milano non avrebbe considerato i corretti principi in tema di concorso di colpa e di graduazione delle responsabilità ed avrebbe errato nell’escludere in capo al conducente dell’autoveicolo la responsabilità del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato.
La S.C. accoglie le doglianze.
La Corte di Milano ha accolto l’appello incidentale di UCI e, per l’effetto, ha addebitato alla trasportata un concorso di colpa in una misura maggiore rispetto a quella stabilita dal Tribunale, in tal modo argomentando in maniera incompatibile con quanto dedotto dalla stessa vittima.
“Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno va determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell’offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all’altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all’avverarsi del danno”.
Il mancato uso delle cinture di sicurezza
In particolare, in tema di mancato uso della cintura di sicurezza, è stato ripetutamente affermato che il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il trasportato indossi la cintura di sicurezza. Ne deriva che l’omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato non è causa esclusiva del danno, ma concorrente alla condotta colposa nella conduzione del veicolo. E di detta concausa risponde, oltre al trasportato, anche il conducente.
Orbene, nel caso in esame, ove è stata accertata la dinamica del sinistro nel senso che il conducente del veicolo ne aveva perso il controllo, finendo fuori strada e precipitando in un fossato. La Corte di appello, nell’addebitare alla danneggiata trasportata il concorso di colpa nella misura del 90%, ha reso una motivazione esclusivamente incentrata sul mancato utilizzo delle cinture di sicurezza senza effettuare alcuna comparazione tra la condotta della danneggiata e quella del conducente, e senza prendere in considerazione i summenzionati principi di diritto, in tema di responsabilità del conducente per la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza a causa della presenza a bordo di un trasportato privo delle cinture di sicurezza allacciate.
Il Giudice del rinvio dovrà valutare tutti gli aspetti sopra indicati.
Avv. Emanuela Foligno
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