Il trasportato a bordo del veicolo subisce gravi lesioni venendo, a causa dello scontro con la barriera in cemento, proiettato al di fuori dell’abitacolo, ma gli viene attribuito il concorso di colpa per mancato utilizzo della cintura di sicurezza (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 21 novembre 2024, n. 30074).
La vicenda
In occasione dell’incidente, la vittima era trasportata nel sedile anteriore destro e, a causa della forte velocità, il conducente, che si era messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica, aveva perso il controllo del veicolo. La vettura si era schiantata, con la parte antera-laterale destra, contro una barriera in cemento “new jersey” posta a protezione del cantiere relativo alla costruzione di una nuova rotatoria.
Per effetto dell’urto il danneggiato, anche a causa della mancata cintura di sicurezza, era stato proiettato fuori dall’abitacolo ed era andato ad atterrare su di una platea in cemento, riportando gravissime lesioni, che avevano comportato dapprima a intervento chirurgico ortopedico di riduzione e sintesi della frattura del femore e poi a due interventi di rimozione e un lungo periodo di inabilità temporanea e gravi postumi invalidanti permanenti, incidenti anche sulla capacità specifica di lavoro.
Il Tribunale (sent. n. 387/20) accoglieva parzialmente le domande della vittima, in quanto riconosceva la responsabilità sia del conducente nella misura del 30%, sia dello stesso danneggiato trasportato, il quale non aveva indossato le cinture di sicurezza, al quale attribuiva la causa delle lesioni nella maggior misura del 70%.
La Corte di appello addebitava le conseguenze lesive del grave sinistro al passeggero e al conducente nella uguale misura del 50%. In quanto pacifico che il passeggero avrebbe dovuto fare uso della cintura di sicurezza, è altrettanto vero che per parte sua il conducente avrebbe dovuto verificare che il passeggero allacciasse la cintura e, circostanza tutt’altro che secondaria, non avrebbe dovuto porsi alla guida nello stato di ebbrezza poi rilevato dai verbalizzanti.
La questione si spinge in Cassazione (che rigetta) dove la vittima lamenta la errata applicazione degli artt. 2054 c.c. e 1227 c.c.
Il concorso di colpa e la partecipazione alla condotta colposa
La Cassazione rammenta che qualora la messa in circolazione del veicolo, in condizioni di insicurezza, sia ricollegabile all’azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità alle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi.
In altri termini, si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento.
Ergo, la decisione della Corte di appello è giuridicamente corretta.
Avv. Emanuela Foligno
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