In un grave incidente stradale, la vittima, passeggera di un’autovettura, aveva riportato una frattura vertebrale e chiesto un risarcimento integrale. Tuttavia, la Corte d’Appello di Milano ha ridotto l’importo del risarcimento del 50%, rilevando che la donna non indossava la cintura di sicurezza al momento del sinistro. La Cassazione ha confermato la decisione, sottolineando che il mancato uso dei dispositivi di ritenuta giustifica la riduzione del risarcimento, configurando un concorso di colpa nella produzione del danno (Cassazione civile, sez. III, 06/09/2024, n.24038).
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Milano sulla domanda proposta dalla vittima nei confronti di proprietario e conducente dell’automezzo su cui era trasportato, ed assicuratore della RCA, tenuto conto delle somme già percepite da parte di INAIL e dall’assicurazione, respingeva ogni ulteriore pretesa dell’attore e condannava quest’ultima al pagamento in favore di INAIL surrogatosi all’attore, di Euro 46.792,07.
Il Tribunale, previa riduzione del 50% per il concorso colposo dell’attore nella causazione dell’evento dannoso perché non utilizzava la cintura di sicurezza, determinava in favore dell’attore la somma di Euro 40.183 a titolo di danno non patrimoniale e la somma di Euro 39.605,07 a titolo di danno patrimoniale, rigettando ogni ulteriore pretesa tenuto conto di quanto già percepito dall’assicuratore sociale e dall’assicuratore della RCA. In favore di INAIL, che si era surrogato nei diritti del danneggiato.
La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza gravata e previa dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale proposto da INAIL, condannava:
- a. REALE MUTUA ASSICURAZIONI Spa al pagamento di Euro 72.092,07 in favore dell’assicuratore sociale;
- b. la vittima al pagamento in favore di REALE MUTUA ASSICURAZIONI Spa di Euro 25.000 oltre gli interessi al tasso legale dal 17.4.2013.
La vittima non indossava la cintura di sicurezza
Secondo la Corte di Milano, il primo Giudice non aveva valorizzato l’affermazione del CTU a proposito dello sbalzamento della vittima fuori dall’abitacolo dell’autovettura, ma l’assenza di segni clinici compatibili con l’impiego della cintura di sicurezza. La “frattura a scoppio del soma L2” evidenziata dalla TAC del rachide lombare eseguita al momento del ricovero si verifica in caso di sottoposizione a sollecitazione molto intensa del tutto incompatibile con l’uso del mezzo di ritenzione”. Oltre a ciò, ferma la riferibilità della lesione al fatto che non indossava la cintura di sicurezza, permaneva la responsabilità paritaria della conducente dell’automezzo per il mancato controllo del passeggero.
L’approdo in Cassazione da parte della vittima che contesta il concorso causale nell’illecito.
Lamenta che la sentenza nel degradare la perdita del controllo dell’automezzo da parte della conducente al rango di mero “antecedente”, collide con le norme indicate in tema di valutazione del concorso colposo, la cui prova ricade sul danneggiante unitamente a quella di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Del preteso concorso colposo ascritto alla vittima non era stata fornita prova, fatta eccezione per il presunto sbalzamento dall’abitacolo riferito dal CTU Tale sbalzamento nella stessa prospettazione del CTU giustificava il carattere assorbente sul piano causale del mancato uso della cintura di sicurezza. Sennonché, mancando il primo, peraltro ritenuto indimostrato dalla stessa Corte d’Appello, veniva meno la riferita rilevanza causale affermata in secondo grado sulla base di una proposizione inconciliabile con la premessa.
Le censure non colgono nel segno.
Concorso colposo per il mancato uso della cintura di sicurezza
Il ricorrente ha omesso di indicare la motivazione criticanda, così delegando inammissibilmente la Cassazione ad individuare a che cosa il motivo dovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrente provvedervi. Oltre a ciò, viene prospettata una rivalutazione dei fatti storici valutati dai Giudici di merito.
Nel complesso il ricorrente svolge una lunga serie di considerazioni in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso colposo per il mancato uso della cintura di sicurezza non afferenti alla valutazione in astratto, ma postulanti un’erronea ricognizione della fattispecie concreta sulla base delle risultanze di causa. Attività, quest’ultima, che nulla ha a che vedere con l’ interpretazione della norma di legge, tanto da spingersi nel prospettare, se non ritenuta assorbente sul piano causale la perdita del controllo dell’automezzo da parte della conducente, quantomeno la sua prevalenza sul piano dell’apporzionamento causale sul rilievo rafforzativo dato dal mancato controllo circa l’uso della cintura di sicurezza da parte del trasportato.
Tutto ciò rende evidente che alla Cassazione venga domandata una rivalutazione inammissibile degli elementi di prova.
Cassazione: rivalutazione inammissibile degli elementi di prova.
Nella decisione dei Giudici di appello, il fatto che non indossava la cintura di sicurezza e, quindi, il ritenuto concorso colposo della vittima, non poggia sullo sbalzamento dall’abitacolo ipotizzato dal CTU, ma sulle evidenze riscontrate dopo il sinistro a seguito dell’accesso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale, dalle quali non emergevano lesioni “di regola prodotte dall’uso di cinture di sicurezza”.
In particolare, non veniva riscontratati presenza di “liquido libero”, “reperti ecografici di significato post traumatico a carico dei restanti organi addominali esaminati”, ematomi o escoriazioni. Oltre a questi elementi la Corte milanese ha valutato la “frattura a scoppio del soma L2”, la quale si verifica, senza che la valutazione del CTU sia stata confutata dal CTP, quando il rachide lombare è sottoposto ad una sollecitazione molto intensa “del tutto incompatibile con l’uso delle cinture”.
Conclusivamente la decisione di appello è allineata con il modello della cooperazione colposa nella produzione dell’evento di danno, ossia con la lesione del bene-interesse salute della vittima, fermo restando che il mancato uso della cintura di sicurezza non ha efficacia interruttiva del nesso di causa, ma giustifica una riduzione proporzionale del risarcimento in funzione della gravità della colpa e delle conseguenze.
Avv. Emanuela Foligno






