La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti alla possibilità di modificare la domanda di risarcimento danni già proposta in giudizio. Quando i fatti generatori del danno restano invariati, non è ammesso proporre una nuova richiesta per somme maturate successivamente. La decisione ribadisce il principio dell’immodificabilità della domanda originaria, salvo l’esistenza di danni sopravvenuti o incrementali (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28526).
I fatti
A fondamento della domanda la società attrice aveva esposto che all’esito di un precedente giudizio era stata pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare intercorso tra le parti, e che il convenuto era stato condannato anche al risarcimento dei danni, liquidati, in base alla documentazione prodotta…





