Il tema della responsabilità del pedone torna al centro dell’attenzione con una recente decisione che ha attribuito al pedone l’intera colpa dell’incidente. L’uomo aveva attraversato la strada correndo e senza verificare il sopraggiungere dei veicoli, una condotta ritenuta imprevedibile e tale da escludere profili di responsabilità a carico dell’automobilista. Il caso offre un chiarimento utile sull’obbligo di prudenza imposto anche a chi si muove a piedi (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 11 novembre 2025, n. 29785).
La vicenda
Il pedone, procedendo di corsa e giunto all’altezza delle strisce pedonali, mentre attraversava la strada senza accorgersi del sopraggiungere dei veicoli dal lato sinistro, proprio nel momento in cui il motociclo dell’attore si trovava sulle strisce pedonali, lo faceva cadere sulla fiancata destra, appoggiando le mani sul manubrio.
Il Giudice di Pace di Padova (sentenza n. 1142/2019), in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta la responsabilità del pedone e lo condanna al pagamento di euro 6.756,00. In appello, il Tribunale di Padova ridetermina l’importo risarcitorio in euro 5.540,18 e lo condanna alla restituzione delle spese per CTU e CTP del primo grado per Euro 816,00, oltre spese di lite per il giudizio di appello.
Il Giudice del secondo grado, escluso che si fosse trattato di un investimento del pedone da parte del motociclista, che avrebbe effettuato un sorpasso secondo la dinamica sostenuta dall’appellante, sulla base dell’istruttoria orale svolta in primo grado, afferma che la comparsa del pedone sulla traiettoria di marcia del motociclo era stata improvvisa e non prevedibile.
Ergo, l’urto, avvenuto a metà della corsia e non in corrispondenza della linea di mezzeria, si era reso inevitabile, considerato che l’avvistamento era avvenuto quando il motociclo era già sulle strisce pedonali, e la velocità del pedone non ha concesso tempo sufficiente per una manovra di emergenza.
Il ricorso in Cassazione
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre il motociclista. Lamenta che il Tribunale, avrebbe valutato unicamente la condotta e la responsabilità del pedone, omettendo qualsiasi considerazione sulla condotta del motociclista e sul rispetto da parte di quest’ultimo delle norme del codice della strada, nonché delle regole di comune prudenza, la cui responsabilità discendeva da una lunga serie di elementi indicati nella relazione di incidente. In particolare, la presenza della pista ciclabile tra il marciapiede e la corsia di marcia del motociclo, nonché l’ampio campo di visibilità di cui godeva il motociclista, prossimo all’attraversamento ciclopedonale, sarebbero dimostrativi del fatto che il pedone avesse intrapreso l’attraversamento ben prima di giungere al centro della corsia di marcia e che il motociclista avrebbe dovuto avvistare il pedone per poi arrestare la sua marcia.
I giudici ritengono inammissibile la critica. Il ricorrente nella sua narrazione richiama un lungo elenco di questioni di fatto contenute nella relazione di incidente, tutte asseritamente deponenti per la responsabilità del motociclista, tutte attinenti al giudizio di merito, al chiaro fine di procedere a una diversa ricostruzione del fatto, onde poter pervenire a una diversa valutazione in diritto. Omette, tuttavia, di considerare che l’apprezzamento del Giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato della Suprema Corte.
L’investimento sulle strisce e la responsabilità del pedone
Aggiungasi che il ricorrente in primo grado aveva chiesto l’emissione di un ordine a carico della Direzione Sanitaria dell’ospedale di Padova di produzione dei files audio della chiamata al 118, al fine di consentire la citazione quale testimone del segnalante, nonché di una relazione contenente tutte informazioni presenti, costituenti dati sensibili, per la sua identificazione.
Tale istanza, ignorata dal Giudice di Pace, in sede di appello era stata reiterata, ma disattesa dal Giudice di secondo per non aver l’appellante reso la prova dell’impossibilità di procurarsi il documento. Secondo parte ricorrente, dunque, il Tribunale da un lato ha negato il diritto di difesa e la possibilità di provare la manovra di sorpasso, dall’altro, ha ritenuto non provata la manovra di sorpasso. In questo contesto, il ricorrente lamenta (inammissibilmente) la perdita del diritto alla prova in ordine alla pretesa manovra di sorpasso da parte del motociclista, pur non ricorrendo la decisività del mezzo di prova richiesto.
Ad ogni modo non risulta intaccata la decisione impugnata nella parte in cui: “Peraltro, in caso di sorpasso e investimento del pedone, quest’ultimo avrebbe dovuto essere colpito lateralmente dal motociclo, mentre il testimone ha dichiarato, al momento dell’incidente, che il pedone si appoggiava con le mani sulla fiancata anteriore destra della moto all’altezza dello specchietto e del manubrio. Questo significa che quand’anche il Tribunale fosse incorso nella violazione lamentata, essa risulterebbe non decisiva, dato che la sentenza, provvedendo sul primo motivo di appello, concernente per l’appunto la dinamica rappresentata dall’appellante, l’ha esclusa con una motivazione in iure, che si è lasciata consolidare, non essendo stata impugnata in modo specifico.
La Cassazione, conclusivamente, rigetta il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno






