Il caso di una maestra a processo per lesioni colpose: la Cassazione ha esaminato il ricorso dell’insegnante condannata dal Giudice di Pace di Pisa a una multa di 500 euro per aver trattenuto a lungo un alunno durante una festa scolastica, provocandogli ecchimosi al braccio. La Suprema Corte ha riconosciuto la correttezza della riqualificazione del fatto da doloso a colposo, ma ha rilevato un difetto di motivazione sulla regola cautelare violata, annullando la sentenza e rinviando a nuovo giudizio. Interessante disamina sul principio di correlazione tra imputazione e sentenza (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 17 novembre 2025, n. 37442).
I fatti
Durante lo svolgimento della “festa dell’accoglienza”, a ogni bambino era stato consegnato un palloncino di colore corrispondente a quello della propria classe. Il piccolo, poi ferito, al rifiuto della maestra di dargli un palloncino di colore diverso, si era messo a piangere e, sdraiato per terra, aveva incominciato a scalciare. L’imputata era intervenuta afferrandolo per un braccio per circa dieci minuti, fino a che non si era calmato e, in tal modo, gli aveva causato ecchimosi al braccio. Chiamata dai genitori la maestra a processo, il Giudice di Pace ha ritenuto che le lesioni non fossero state cagionate volontariamente, bensì colposamente. Ha quindi condannato l’insegnante della scuola dell’infanzia alla pena di Euro 500 di multa.
Avverso la suddetta sentenza, la maestra a processo ha proposto ricorso deducendo che il Giudice avrebbe affermato la sua responsabilità per un fatto diverso da quello contestato in imputazione. La riqualificazione del reato da doloso a colposo era stata effettuata “a sorpresa” al momento della emanazione di una sentenza non appellabile, ma solo ricorribile per Cassazione e all’imputata era stato negato il diritto di poter interloquire sulla diversa qualificazione della condotta.
Il Giudice di Pace, invece, senza che mai il profilo di colpa fosse stato anche solo sfiorato nel corso del dibattimento, aveva derubricato l’originaria contestazione in lesioni colpose. In realtà quella che nel dispositivo viene definita derubricazione sarebbe attribuzione di un fatto storico diverso. Oltre a ciò non sarebbe stata indicata la regola cautelare violata e il titolo di rimproverabilità. Il Giudice di Pace non ha spiegato come sia giunto a ritenere fondata la responsabilità colposa e in particolare non ha individuato quale fosse la regola cautelare violata, né ha specificato se l’addebito fosse di colpa generica o specifica.
Questa seconda critica è fondata.
Maestra a processo, la Cassazione rileva un difetto di motivazione sulla regola cautelare violata
Nel caso concreto, è necessario chiedersi a quali condizioni il fatto ritenuto dal Giudice in sentenza possa definirsi diverso da quello contestato ab origine, o per effetto della modifica della imputazione da parte del PM e si determini, dunque, la violazione del principio della necessaria correlazione tra imputazione e sentenza.
Si è sostenuto che la diversità del fatto (da intendersi come fatto storico costituito dalla condotta, dall’evento e dal nesso causale), che impone la modifica del capo di imputazione e preclude al Giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al PM, si configura in caso di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto.
Nella giurisprudenza di legittimità si è, dunque, consolidata una interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione, ma implica la necessità che il diritto di difesa dell’imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull’addebito che gli attribuiscano contenuti in ordine ai quali le parti -e in particolare l’imputato- non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico.
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l’imputato difendersi.
Può, dunque, affermarsi in linea generale, che le modificazioni rilevanti ai fini della configurabilità della violazione del principio di corrispondenza fra accusa e sentenza sono in concreto quelle che determinano una immutazione del fatto e perciò pregiudichino l’esercizio del diritto di difesa. Laddove la modificazione della imputazione non determini lesioni in tal senso, in quanto il contraddittorio nel corso dell’istruttoria dibattimentale ha investito anche il tema oggetto della modifica, non sarà configurabile la nullità della sentenza ex art. 522 cpp.
Maestra a processo e il fatto contestato nell’imputazione
Nel caso oggetto di analisi, il Giudice di Pace, nel condannare la maestra in ordine allo stesso fatto contestato nell’imputazione, ovvero l’avere cagionato all’alunno ecchimosi tramite la trattenuta del suo braccio, ha riqualificato il reato di cui all’art. 582 cp in quello di cui all’art. 590 cp, rilevando che non intenzionalmente, bensì colposamente ella aveva prolungato detta trattenuta per un tempo eccessivo.
La censura svolta, quindi, non coglie nel segno. Non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa, attraverso l’esame dei testi della difesa è emerso che l’imputata aveva agito allo scopo di contenere il piccolo alunno ed evitare che questi potesse fare male a sé o ad altri. Il Giudice, infatti, ha ripercorso nel dettaglio le dichiarazioni di tali testi, i quali avevano riferito che il piccolo era un bambino particolarmente vivace e agitato, che per calmarlo tutti gli insegnanti si adoperavano nei modi più vari, ovvero coccolandolo, ma, talvolta, anche contenendolo fisicamente e che con tale intento aveva agito l’insegnante anche in occasione dell’episodio in esame. Il tema di prova risulta essere stato introdotto e dibattuto nel processo attraverso le testimonianze della difesa, che hanno indotto il Giudice a ricostruire la condotta lesiva posta in essere dall’imputata come non volontaria, ma solo colposa, ovvero contro l’intenzione.
Maestra a processo, il difetto di imputazione
Ciò detto, la seconda critica dell’imputata, incentrata sul difetto di motivazione in ordine alla specifica individuazione dell’addebito di colpa, è, come detto, fondata.
Il Giudice di Pace ha escluso che l’imputata avesse agito dolosamente, assumendo che ella avesse ritenuto di porre in essere una manovra contenitiva allo scopo di impedire che il piccolo potesse compiere azioni pericolose per se stesso ed altri bambini; tuttavia l’azione “di trattenuta” si era prolungata nel tempo, circa dieci minuti, e aveva provocato sul braccio del bambino i segni… che avrebbero potuto essere evitati, ponendo in essere una manovra, come abbracciare a sé il bambino, che potesse evitare la stretta sul braccio per un tempo così prolungato. L’imputazione a titolo colposo, dunque, è stata affermata in assenza di qualsivoglia indicazione, in ordine alla regola cautelare violata, sia essa generica (negligenza, imprudenza, imperizia), sia essa specifica (violazione di leggi, regolamenti, ordine e discipline).
Da tempo la giurisprudenza ha chiarito che, al fine di individuare la colpa in senso oggettivo, non è corretto ricollegare l’evento infausto ai generici doveri connessi alla posizione di garanzia rivestita dal soggetto agente, ma è necessario individuare con precisione la regola cautelare, la cui inosservanza si imponeva nel caso specifico. Si afferma, infatti, che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire, sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso.
Omessa la ricognizione delle regole cautelari
Avuto specifico riguardo alla colpa generica, anche le locuzioni previste dall’art. 43 cp, negligenza, imprudenza e imperizia, non sono realmente esplicative, ma sono sintesi verbali di regole cautelari che vanno, comunque, individuate e esposte dal Giudice. La regola cautelare, in buona sostanza, non deve essere individuata a ritroso, partendo dalla situazione come si è verificata, e interrogandosi su cosa avrebbe impedito il suo verificarsi, ma deve essere preesistente all’evento e deve essere dettata proprio al fine di prevenire eventi del genere di quello effettivamente occorso.
Nel caso in esame, effettivamente la motivazione resa dal Giudice non esibisce il percorso all’esito del quale è stata individuata la regola cautelare secondo la quale, nella situazione data, l’insegnante avrebbe dovuto ‘abbracciare il minore’. Né esplica i contenuti della pretesa regola cautelare (abbracciare con quale forza? Contenendo quali parti del corpo del minore? Persistendo pur a fronte di qualsiasi reazione? E così seguitando). In definitiva, è stata omessa la ricognizione delle regole cautelari dettate per la gestione di quel rischio e ha creato egli stesso la regola cautelare che assume essere stata violata, senza ancorare tale giudizio alle regole di condotta elaborate per il governo di situazioni quale quella in concreto verificatasi.
In conclusione, la sentenza del Giudice di Pace viene annullata con rinvio al Giudice di Pace di Pisa, diversa persona fisica, che nel nuovo giudizio, nel valutare la sussistenza di profili di colpa nella condotta dell’imputata, dovrà attenersi ai principi su indicati.
Avv. Emanuela Foligno






