Il dovere di dignità e decoro dell’avvocato non è un principio astratto: comporta la gestione corretta e trasparente dei fondi dei clienti. Recentemente, le Sezioni Unite Civili hanno confermato che trattenere indebitamente somme ricevute per conto degli assistiti costituisce un illecito permanente, che non si prescrive finché l’obbligo di restituzione non viene adempiuto. La decisione sottolinea l’importanza del rispetto dei doveri deontologici e della responsabilità professionale nel garantire fiducia e correttezza nell’esercizio della professione forense (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza 18 dicembre 2025, n. 33064).
I fatti
All’avvocato è stato contestato di “aver violato il dovere di dignità e decoro, come previsto dall’art. 9 CDF; il dovere di fedeltà, ex art. 10 CDF; il dovere di gestire con diligenza il denaro altrui, ex art. 30 CDF, avendo trattenuto per sé rilevanti somme – in sostanza la totalità del risarcimento ricevuto dagli esponenti – senza il loro espresso consenso, avendo prelevato, sul conto corrente bancario cointestato con gli esponenti… la somma complessiva di Euro 77.000, nonché il dovere di diligenza ex art. 12 CDF, autenticando quali vere le sottoscrizioni apocrife degli stessi esponenti in calce all’atto di quietanza nell’ambito della controversia curata dall’incolpato per conto degli esponenti”.
L’avvocato ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 472/2024 del Consiglio Nazionale Forense depositata il 30 dicembre 2024. Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso contro la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense (CDD) del distretto della Corte d’appello di Roma n. 33/2022 del 19 maggio 2022, confermando la Responsabilità dell’incolpato per gli addebiti contestati e l’applicazione della sanzione di tre anni di sospensione dall’esercizio della professione.
Il dovere di dignità e decoro resta violato nel tempo
La decisione del C.N.F. ha dapprima considerato, al fine di escludere la prescrizione dell’azione disciplinare, che l’illecito avesse natura permanente, non avendo l’incolpato restituito agli ex clienti l’importo indebitamente trattenuto (Euro 77.468,00) a fronte della parziale compensazione con gli onorari spettanti all’avvocato (pari ad Euro 8.500,00, oltre accessori), come emergente dalla richiamata sentenza del Tribunale, ha quindi affermato il difetto di prova di un accordo fra il legale e i clienti nel senso che la somma versata dalla compagnia assicuratrice (Euro 77.468,53) a titolo di indennizzo per il sinistro mortale occorso al congiunto degli assistiti sarebbe stata incassata sul conto corrente bancario cointestato e poi prelevata dall’avvocato a pagamento dei propri crediti professionali.
La della quietanza con firme false dei clienti autenticate dall’avvocato è stata accertata nel giudizio civile inter partes. Si è perciò ritenuta integrata la condotta di cui agli artt. 30, comma 2, e 31, comma 1, del codice deontologico forense.
Il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Mariella De Masellis, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’intervento della Cassazione
Il CNF ha contestato all’avvocato di avere trattenuto oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita (Euro 77.468,53), senza il consenso di quest’ultima e senza averne diritto a titolo di compensazione. Il primo motivo di ricorso replica che l’avvocato avesse diritto di trattenere le somme ricevute dalla compagnia assicuratrice imputandole a titolo di compenso, essendovi in tal senso il consenso dei clienti, ovvero avendo costoro comunque accettato la determinazione pattizia del compenso nella misura stabilita nella scrittura del 31 ottobre 2014.
Tale allegazione è tuttavia smentita nel merito dalla decisione del C.N.F., la quale ha fatto piuttosto riferimento a quanto accertato nella sentenza del Tribunale di Viterbo del 6 giugno 2018, resa proprio fra l’avvocato J. e i suoi ex clienti ed avente ad oggetto la determinazione degli onorari spettanti al legale, che sono stati quantificati in Euro 8.500,00, oltre accessori, rendendo con ciò in gran parte indebito il trattenimento del maggior importo di Euro 77.468,00.
La critica attacca l’ingiustizia della sentenza del Consiglio Nazionale Forense e sollecita un complessivo riesame della fattispecie sostanziale di merito, senza sussumere le ragioni di censura nelle tassative categorie logiche contemplate dall’art. 36, comma 6, della Legge n. 247 del 2012. Occorre, quindi, procedere dall’esame della seconda censura (infondata).
L’illecito è permanente
La condotta dell’avvocato che trattiene indebitamente oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest’ultima, configura un illecito permanente. Ciò in quanto, trascorso il tempo strettamente necessario per la diligente gestione del denaro del cliente, inizia una situazione antigiuridica, la quale si protrae nel tempo come lesione dell’interesse protetto dalla norma deontologica, permanendo il dovere di consegnare il denaro stesso in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo immanente, che è in potere del professionista far cessare.
È dunque conforme a diritto la statuizione della impugnata decisione, che ha escluso la prescrizione dell’azione disciplinare per la natura permanente dell’illecito, non avendo l’incolpato restituito agli ex clienti l’importo indebitamente trattenuto a fronte della parziale compensazione con gli onorari spettanti all’avvocato accertata dalla sentenza del Tribunale..
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno






