Il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense comminata ad un avvocato per aver incaricato un investigatore privato al fine di procacciarsi potenziali clienti, così violando il divieto di accaparramento della clientela

L’attuale disciplina normativa (art. 37 cod. deontologico forense) sanziona con la censura il divieto di accaparramento della clientela; tuttavia il CNF ha chiarito che “la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro ..”, pertanto, considerate tutte le circostanze del caso concreta, è possibile un aggravamento della sanzione.

La vicenda

Con una comunicazione sostanzialmente anonima, in quanto siglata “Eredi [AAA]”, ma non sottoscritta pervenuta al COA, quattro avvocati erano stati accusati di aver cercato di indurre gli “anonimi” scriventi, per il tramite di un investigatore privato titolare di una Agenzia di Milano e con offerta di rilevanti dazioni in denaro, ad affidarsi ad un diverso difensore “nella causa di recupero dell’eredità del titolare della [ALFA] contro la Chiesa Cattolica di Bologna e contro gli altri eredi.”.

In sintesi, era accaduto che alla morte del de cuius, azionista di maggioranza della [ALFA] SpA, avevano fatto seguito le pubblicazioni di cinque testamenti: con i primi quattro l’eredità, in assenza di eredi legittimi, veniva integralmente devoluta alla Diocesi di Bologna, con il quinto e cronologicamente ultimo, la medesima eredità appariva invece devoluta al dentista del disponente. Di qui le reazioni degli eredi legittimari, tra i quali i cd. “Eredi [AAA]”, tali per parte materna del defunto, i quali avevano eccepito giudizialmente la falsità di tutte le disposizioni testamentarie.

La comunicazione anonima anzidetta era stata poi seguita da altre missive, una in forma totalmente anonima e l’altra siglata “Eredi [BBB]” ma sempre non sottoscritta.

Il COA decideva pertanto di aprire un procedimento disciplinare a carico di uno dei quattro avvocato, col seguente capo di incolpazione:

“Per aver violato i doveri di probità, dignità e decoro, di lealtà e correttezza, il divieto di accaparramento di clientela, avendo incaricato a fine luglio 2012 un investigatore privato al fine di verificare quali tra i pretesi eredi fossero privi di assistenza legale e, all’esito, avendo contattato il sig. [AAA] [G.] per conoscere la sua disponibilità a farsi assistere in un giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’atto testamentario redatto dal sig. [C.] [BBB] a favore della Curia di Bologna e conseguentemente, ottenere da quest’ultimo l’incarico professionale di sua tutela quale erede legittimo, dietro offerta di somme di denaro, in evidente connessione con l’incarico poi effettivamente da questi conferito.”.

All’esito del procedimento il COA riteneva provati i fatti esposti nel capo di incolpazione essendo stati ammessi: a) la natura dell’incarico conferito all’investigatore privato ed il contatto conseguentemente intervenuto con l’erede per il tramite del medesimo; b) la dazione di denaro eseguita a favore di quest’ultimo, da ritenersi “circostanza del tutto anomala e non giustificabile”, alla luce del rapporto professionale poi instauratosi.

Contro tale decisione l’avvocato ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense che tuttavia, ha confermato la decisione impugnata dal momento che i fatti esposti nel capo di incolpazione, a ragione dei quali erano state contestate le violazioni dei doveri di probità, dignità e decoro, nonché quelli di lealtà e correttezza, ed infine del divieto di accaparramento di clientela, avevano trovato piena conferma negli esiti delle dichiarazioni rese dall’incolpato al Consigliere delegato del COA.

In ordine alla lamentata eccessività della sanzione comminata il Collegio ha osservato quanto segue.

“L’accertata violazione del divieto di accaparramento di clientela è oggi sanzionata dall’art. 37, c.d.f. vigente, con la censura. Il Consiglio territoriale, pronunciandosi prima dell’entrata in vigore (16.12.2014) del nuovo codice, ha ritenuto di comminare all’incolpato, ritenutane la responsabilità, “tenuto conto della rilevanza mediatica” della vicenda e valutata la gravità dei fatti, la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre dall’esercizio della professione forense. Alla luce del principio del favor rei, la sanzione base oggi comminabile va pertanto parametrata all’esplicita previsione codicistica”.

La decisione

Ciò, però, – ha aggiunto il CNF – non esime dal dover ritenere, in ossequio ai principi dettati dall’art. 21 c.d.f., che “La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro ..” (C.N.F. n. 9/2018).

A tale riguardo, la decisione impugnata non è stata ritenuta eccessiva, poiché come premesso, aveva tenuto conto della rilevanza mediatica suscitata dalla vicenda.

Il Collegio ha, in altre parole, ritenuto sussistenti ragioni oggettive a sostegno “di una valutazione di complessiva e superiore gravità, per genesi, modalità, contenuti e pubblica evidenza, della fattispecie contestata, che ha consentito di ritenere meritevole di aggravio la sanzione edittale, prevista dall’art. 22, comma 2, lett. b), c.d.f., e, per tale ragione, è stata confermata la misura sanzionatoria comminata dal Consiglio territoriale (CNF, n. 74/2019).

La redazione giuridica

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