Rientra nella nozione di malattia rilevante ai fini della configurabilità del reato di lesioni personali colpose, non solo l’aggravamento della lesione, ma anche il mero prolungamento del tempo necessario per la sua riduzione o per la sua definitiva stabilizzazione

La vicenda

La Corte d’Appello di Messina, riformando la sentenza del giudice di primo grado, aveva assolto con la formula perché il fatto non sussiste due medici del Reparto di Ortopedia e un radiologo del medesimo nosocomio, dal reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni colpose), loro contestato per non avere, nelle rispettive qualità, diagnosticato alla paziente, l’esistenza di una lesione fratturativa del corpo vertebrale L1, omettendo, di conseguenza, di porre in essere gli accertamenti necessari al fine di assicurarle la guarigione ed evitare l’aggravamento delle sue condizioni.

La sentenza di secondo grado, pur riconoscendo come antidoverosa la condotta tenuta dai tre medici, per difetto della predisposizione dei necessari approfondimenti diagnostici, ne aveva escluso la rilevanza, dal momento che essi non avevano cagionato alcuna lesione, come definita dalla giurisprudenza di legittimità, “non essendosi verificata alcuna limitazione funzionale o processo patologico diverso da quello riscontrato, che si sarebbe comunque verificato anche qualora gli imputati avessero tenuto il comportamento doveroso”.

Il ricorso per cassazione

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il paziente, censurando la decisione impugnata nella sua interezza per vizio di motivazione; e il ricorso è stato accolto perché fondato (Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 5315/2020).

La questione controversa è se sia corretto ritenere che il prolungamento di uno stato morboso, dovuto ad errore diagnostico ed al ritardo nella predisposizione di cure adeguate possa o meno qualificarsi come malattia, ai sensi dell’art. 582, come richiamato dall’art. 590 c.p., laddove il ritardo non abbia provocato una compromissione della guarigione, ma solo la sua posticipazione.

Nella specie, la corte territoriale aveva fondato la propria decisione partendo da una nozione di malattia elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia di alcuni anni orsono, secondo cui: “Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa” (così Sez. 4, n. 17505 del 19/03/2008).

Il prolungamento della malattia

La particolarità del caso in esame stava proprio nel fatto che, a fronte di una pacifica condotta colposa, (per imperizia e negligenza), tenuta dai tre sanitari ciascuno in relazione alla propria sfera di intervento radiologico o clinico, non era derivato al paziente un aggravamento della perturbazione funzionale causata dalle lesioni riportate a seguito della (precedente) caduta.

Tuttavia, l’inadeguato trattamento in questo caso era coinciso con il ritardo nella diagnosi e nelle cure necessarie, posto in essere soltanto successivamente dai medici intervenuti a distanza di trenta giorni dalle dimissioni della persona offesa dal nosocomio ove era stata originariamente affidata ai tre imputati.

Occorreva pertanto, stabilire se potesse considerarsi malattia, nel senso appena precisato, non l’aggravamento della lesione, ma il prolungamento del tempo necessario per la sua riduzione o per la sua definitiva stabilizzazione, dal momento che detto ritardo non aveva inciso sulla perturbazione funzionale di tipo dinamico.

Ebbene, “la risposta –hanno chiarito gli Ermellini – deve essere positiva e va ricavata proprio dal rapporto fra il concetto giuridico di lesioni e quello di malattia”.

“La malattia, infatti, nella sua nozione penalistica, non è il post factum della lesione, ma ne costituisce il nucleo intrinseco”.

“L’utilizzo del verbo “deriva” nel testo della norma cardine di cui all’art. 582 c.p. (Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia è punito…), non indica un rapporto di conseguenzialità, ma cristallizza il concetto penalistico di malattia come connotato della nozione penalistica di lesione personale”.

Dunque, è sulla durata della malattia (più o meno di quaranta giorni) o sulla specificità dell’alterazione funzionale che essa comporta (indebolimento o perdita di un senso o di un organo, perdita di un arto, grave compromissione o perdita della favella, della capacità di procreare, ecc.) che l’ordinamento misura la sanzione penale, con l’introduzione delle aggravanti di cui all’art. 583 c.p., commi 1 e 2″.

La scelta legislativa: il reato di lesioni colpose

Ebbene la risposta al quesito posto in precedenza si rinviene proprio nella scelta legislativa di ancorare la pena al tempo della durata della malattia – al di fuori delle ipotesi di alterazioni funzionali specifiche, ivi previste, rispetto alle quali il fattore tempo è neutro.

“L’ordinamento, infatti, misurando la durata della malattia come tempo necessario alla guarigione o al consolidamento definitivo degli esiti della lesione, assegna al tempo un peso che incide sulla quantità della sanzione, palesando una scelta che pone all’interno della reazione penale anche l’intervallo necessario per il raggiungimento di un nuovo stato di benessere della persona offesa, ancorché di benessere degradato, purché stabile. Ciò vale, com’è ovvio, sia per le lesioni dolose, che per le lesioni colpose che ripetono dalla disciplina di cui agli artt. 582 e 583 i criteri distintivi relativi alla qualificazione della gravità delle lesioni medesime”.

Da quanto è agevole ricavare che ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produce ex se un aggravamento della lesione e della relativa perturbazione funzionale, assume rilievo penale allorquando generi la dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute.

La decisione

Ritornando al caso di specie, la Cassazione ha innanzitutto preso atto del fatto che la condotta colposa dei medici coinvolti non fosse mai stata contestata. Perciò, “essendo pacifico che l’omessa diagnosi del crollo della veterbra L1 e della frattura pluriframmentata, aveva comportato l’adozione di misure di trattamento con un ritardo di trenta giorni, intervallo intercorso fra la dimissione dal primo Ospedale – ove operavano i tre imputati- e la data in cui i sanitari del secondo Ospedale diagnosticarono la frattura in L1, impartendo la cura”, ciò imponeva una diversa valutazione in ordine alla incidenza della condotta colposa degli imputati sul differimento della guarigione della persona offesa.

Per queste ragioni, la sentenza della corte territoriale è stata annullata con conseguente rinvio al giudice civile per nuovo giudizio.

La redazione giuridica

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