Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, modificando le statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario

La Corte di appello di L’Aquila aveva pronunciato sentenza di condanna a carico dell’imputato per essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai tre figli, non versando integralmente l’importo di Euro 1.111,77 al coniuge, a titolo di assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di divorzio.

Contro tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge, in relazione all’art. 43 c.p., e la mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente confermato la decisione di condanna di primo grado, senza tenere conto che nel marzo del 2012 insieme alla moglie avevano sottoscritto una intesa con la quale decidevano di ridurre l’assegno di mantenimento fissato dal giudice civile a 800 Euro, in ragione delle precarie condizioni lavorative del prevenuto: egli, perciò, non aveva fatto altro che attenersi a quell’accordo – pur non essendo stato trasfuso in un nuovo provvedimento giudiziale -, con la consapevolezza di non aver violato alcun obbligo di legge.

La Corte di Cassazione (Sesta Sezione Penale, sentenza n. 5236/2020) ha accolto il motivo perché fondato.

Già in passato il Supremo Collegio, nel valutare una fattispecie analoga a quella in esame ha avuto modo di affermare che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, e art. 570 c.p., qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale, pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali (Sez. 6, n. 36392 del 04/06/2019).

Come è noto le intese patrimoniali che siano state eventualmente raggiunte dalle parti in sede di separazione non incidono sulla determinazione dell’assegno di divorzio ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, presupponendo l’assegno divorzile lo scioglimento del matrimonio (Cass. Civ., Sez. 1, n. 25010 del 30/11/2007); tuttavia, la giurisprudenza civile di legittimità ha da tempo, riconosciuto la liceità degli accordi economici raggiunti dalle parti dopo la presentazione della domanda di divorzio, poiché in questo caso “gli accordi si riferiscono ad un divorzio che le parti hanno già deciso di conseguire e non semplicemente prefigurato” (Cass. civ., Sez. 1, n. 5244 del 11/06/1997).

Ebbene, tale parametro esegetico “deve valere, a maggior ragione, quando la sentenza di divorzio sia già intervenuta e gli accordi tra gli ex coniugi abbiano ad oggetto una modifica delle statuizioni patrimoniali contenute in quella decisione”.

In questo senso si è espressa anche la Cassazione civile, per la quale l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione (Cass. civ., Sez. 3, n. 24621 del 03/12/2015).

Nel caso in esame era stato accertato che nei mesi in contestazione, l’imputato avesse effettuato il versamento di 770 Euro mensili, cioè di un importo quasi pari a quello (di 800 euro) che le parti avevano stabilito con accordo stragiudiziale.

Per le ragioni sopra richiamate è stato ritenuto privo di rilievo il fatto che l’accordo transattivo non fosse stato poi omologato dal tribunale.

Insomma per i giudici della Suprema Corte, avendo l’imputato versato un importo quasi pari a quello stabilito negozialmente dalle parti, poteva ragionevolmente ritenersi insussistente il dolo del reato contestato.

Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio con la formula “perché il fatto non costituisce reato” e affermato il seguente principio di diritto: “non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570-bis c.p., qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall’autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario“.

La redazione giuridica

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