Motociclista urta auto che non concede precedenza, di chi è la responsabilità?

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La vicenda riguarda un incidente tra un motociclista e un’auto che non ha rispettato lo stop, provocando lo scontro. La Corte di Cassazione ha evidenziato che, in caso di mancata precedenza, occorre valutare la condotta di entrambi i conducenti per stabilire la responsabilità secondo l’art. 2054 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 17/10/2024, n.26983).

Il caso

Proprietario e conducente dello scooter chiamano davanti al Giudice di Pace di Marano il proprietario dell’automobile che, senza concedere la precedenza e rispettare il segnale di stop, si era immesso all’improvviso sulla strada rendendo inevitabile lo scontro.

Il Giudice rigetta la domanda ritenendola non provata. A seguito di appello, il Tribunale di Napoli rigetta il gravame ritenendo non applicabile l’art. 2054 c.c. per la mancata prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ed essendoci piuttosto evidenza che il sinistro fosse da imputare ad esclusiva responsabilità del motociclista per non aver osservato quanto prescritto dall’art. 145 del Codice della Strada (secondo cui chi si approssima ad una intersezione deve usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti).

La Corte di Cassazione viene chiamata per valutare la responsabilità dell’evento avendo il motociclista lamentato la omessa valutazione in concreto del comportamento dell’automobilista che non ha rispettato la precedenza e del modulo CAI sottoscritto dalle parti.

Non è stata verificata correttamente la responsabilità

In sostanza, quanto lamentato dal motociclista è corretto. Viene censurata la violazione dell’art. 2054, primo e secondo comma, c.c., in quanto il Tribunale, pur avendo ritenuto la responsabilità del motociclista, non ha verificato in concreto se la condotta del conducente del veicolo antagonista fosse esente o meno da responsabilità.

Il Giudice di appello ha argomentato: “La sentenza gravata ha rigettato la domanda attorea in quanto ritenuta priva di supporto probatorio rispetto ai fatti prospettati, in quanto dall’esito dell’istruttoria testimoniale, la ricostruzione della dinamica del sinistro era apparsa lacunosa e non convincente dal momento che non era stato possibile desumere da essa quale fosse stato il comportamento del conducente alla guida del motoveicolo… Orbene tale prova non solo non è stata fornita dagli appellanti, ma tutte le circostanze di fatto depongono per una piena ed esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo nella causazione del sinistro.

Al fine dell’accoglimento della prospettazione attorea non possono ritenersi sufficienti le dichiarazioni dei testi dato che l’affermazione dei testi che “la Suzuki sbucava improvvisamente sulla corsia di marcia e non era visibile perché la visuale era ostruita da un autobus di linea” e l’impatto non era evitabile da parte dello scooter, non è tale da soddisfare l’onere probatorio richiesto dalla disposizione citata e soprattutto appare incoerente con quanto da essi sostenuto inficiandone la precisione e la stessa attendibilità”.

Nel caso di scontro fra veicoli, grava su entrambi i conducenti la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro

Il Tribunale, errando, sulla base della svalutazione delle testimonianze, ha sostanzialmente imputato al motociclista di non avere superato la presunzione di responsabilità nella causazione del sinistro stabilita dal primo comma dell’art. 2054, ma in evidente violazione dell’art. 2054 primo comma c.c. e del secondo comma della stessa norma, non ha compiuto alcuna valutazione circa la condotta di guida della conduttrice dell’automobile che non ha rispettato la precedenza.

Quindi la regola di applicazione della norma codicistica citata è stata applicata in maniera contraria, perché nel caso di scontro fra veicoli, grava su entrambi i conducenti la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro.

Il Giudice di appello avrebbe dovuto valutare il comportamento del conducente dell’autovettura e chiarire se dagli atti emergeva l’adempimento dell’onere probatorio di cui al primo comma dell’art. 2054, e quindi di avere tenuto una condotta di guida idonea ad evidenziare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno oppure no, in questo secondo caso chiarendo se, sempre dagli atti, risultava possibile individuare il rispettivo grado di responsabilità dei due conducenti o, in caso contrario, ravvisare, in applicazione del secondo comma dell’art. 2054 c.c. una responsabilità concorrente eguale.

Per tali ragioni la sentenza viene cassata con rinvio affinché vengano applicati il primo e secondo comma dell’art. 2054 c.c.

Avv. Emanuela Foligno

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