Danno da lesione del rapporto parentale e danno da perdita del rapporto parentale sono ontologicamente differenti. La vicenda riguarda un sinistro stradale che ha provocato gravissima invalidità a un figlio. La Corte ha confermato l’uso delle tabelle milanesi per il risarcimento, distinguendo chiaramente tra danno da lesione del rapporto parentale e danno da perdita del rapporto stesso, calibrando l’indennizzo in base alla gravità della compromissione relazionale (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 novembre 2024, n. 28715).
I fatti
La vicenda trae origine da un sinistro stradale che ha provocato alla vittima una invalidità al 100%.
Il Tribunale di Bologna accertava una responsabilità per il 10% alla stessa vittima e condannava i convenuti a risarcire alla stessa oltre 400 mila euro. Invece, la Corte di Bologna ha liquidato diversamente il danno nella minore somma di Euro 140.293,93 e la causa approda in Cassazione.
Preliminarmente la S.C. dà atto che la domanda proposta ha ad oggetto esclusivamente il risarcimento del danno non patrimoniale subito per lo stravolgimento-perdita del rapporto parentale, in seguito all’invalidità del 100% patita dalla vittima.
Tale danno è stato riconosciuto dai Giudici del merito, sia in primo che in secondo grado, sulla base dell’applicazione delle tabelle milanesi per la liquidazione dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, con gli adattamenti ritenuti opportuni. Dalla sentenza di appello emerge che è stato riconosciuto sia il danno morale che quello dinamico-relazionale, in conformità, quindi, ai principi di diritto della materia.
La Corte d’appello ha ritenuto eccessivo l’importo complessivo riconosciuto in primo grado che aveva applicato l’importo massimo della previsione tabellare per la morte del congiunto, aumentandolo ulteriormente del 50%: ha, pertanto, preso a base il valore mediano della previsione tabellare, applicando una maggiorazione in misura percentuale inferiore a quella operata dal tribunale e riducendo altresì l’importo complessivo, in considerazione della morte prematura della danneggiata.
I congiunti della vittima sostengono che la liquidazione del risarcimento, da parte della corte d’appello, in misura significativamente inferiore al primo grado, non sarebbe sostenuta da una motivazione effettiva e/o, comunque, la relativa statuizione sarebbe viziata dall’omesso esame di fatti decisivi e violerebbe l’art. 2059 c.c.
L’intervento della Corte di Cassazione
La motivazione della sentenza d’appello riguardo la liquidazione del danno nella misura del valore mediano della previsione tabellare, è adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, essa non è sindacabile.
La Corte d’appello ha ritenuto che per liquidare il danno non patrimoniale, nel caso di specie, si potessero utilizzare le cd. tabelle milanesi relative alla perdita del rapporto parentale, opportunamente adattate. Ha, quindi, condiviso l’assunto fatto proprio dal Tribunale, per cui l’ipotesi dell’invalidità al 100% del figlio, ridotto in stato sostanzialmente vegetativo, avesse determinato per la madre un danno non patrimoniale ancor più grave (almeno sotto il profilo cd. dinamico relazionale) di quello della morte dello stesso.
Oltre a tale corretta valutazione, i Giudici di appello hanno anche considerato tutti gli aspetti della situazione concreta (e richiamando tra questi, in particolare, l’età della madre al momento del fatto) per arrivare all’applicazione del valore mediano della previsione tabellare (Euro 240.000,00). Tale importo è stato poi aumentato fino a Euro 270.000,00, in considerazione del fatto che non vi era stata la totale perdita del rapporto parentale, come nel caso della morte, ma che il danno dinamico relazionale era da ritenersi in questo specifico caso addirittura maggiore, in considerazione della grave invalidità del congiunto.
Hanno anche considerato che, nelle more del giudizio, la danneggiata era morta prematuramente rispetto all’aspettativa media di vita, dopo meno di tre anni e mezzo dall’incidente e, quindi, ha ridotto il risarcimento (da Euro 270.000,00 a Euro 230.000,00), in virtù della minor durata del periodo di incidenza del danno dinamico relazionale in concreto.
Il ragionamento dei Giudici di merito è del tutto corretto.
Il danno parentale
La maggiorazione di circa Euro 30.000,00 del parametro tabellare mediano previsto dalla tabella applicata, in considerazione dei “valori in gioco”, risulta adeguatamente motivata essendo riferita all’assunto per cui il danno dinamico relazionale conseguente alla gravissima invalidità del figlio era da ritenersi addirittura più intenso di quello conseguente alla sua morte, sebbene la maggiore intensità non potesse ritenersi tale da giustificare un aumento del parametro risarcitorio addirittura del 50%.
I giudici hanno decurtato l’importo di Euro 40.000,00 dalla somma ritenuta liquidabile in astratto quale complessivo danno non patrimoniale, pari ad Euro 270.000,00, in considerazione della sola minore durata dell’incidenza della componente dinamico relazione di detto danno (che si protrae nel tempo e, quindi, è minore in caso di sopravvivenza del danneggiato inferiore a quella della presumibile vita media), mentre la medesima considerazione non ha inciso sulla valutazione della componente strettamente morale del danno stesso (la sofferenza psichica soggettiva, che è effettivamente istantanea), la quale, quindi, non ha subito alcuna decurtazione.
Ricorso rigettato.
Le osservazioni dell’avv. Foligno
Si ritiene interessante la sentenza a commento per la chiara disamina dell’aspetto, evidentemente sempre controverso, del danno parentale.
Oltre alla differente essenza esistente tra perdita parentale e lesione parentale, è degno di nota l’incipit della Cassazione secondo cui “la gravissima invalidità era da ritenersi più intensa e dolorosa da parte dei familiari rispetto all’evento morte.”
In definitiva, la decisione consolida il recente principio secondo cui “il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l’evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev’essere effettuata con riferimento a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima, come invece accade con riferimento alle ripercussioni afferenti alla sfera dinamico-relazionale del soggetto, naturalmente suscettibili di proiezione futura in rapporto alla sua effettiva permanenza in vita”.
Avv. Emanuela Foligno





