Danno biologico e decesso successivo, come si calcola il risarcimento agli eredi

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La Corte stabilisce che, in caso di decesso della vittima per cause indipendenti dall’incidente, il risarcimento agli eredi deve essere calcolato in base agli anni di vita effettivamente vissuti dopo il sinistro, e non secondo l’aspettativa teorica di vita. La responsabilità civile dell’assicurazione resta confermata (Cassazione civile, sez. III, 17/10/2024, n.26978).

La vicenda

La decisione esprime l’importante concetto che la sentenza penale è vincolante anche nei confronti della assicurazione per la RCA del veicolo responsabile perché comunque responsabile per le conseguenze civili del giudicato.

L’assicurazione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che – pronunciando sul suo appello avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dai congiunti del danneggiato, gravemente leso da un sinistro stradale, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado e, per l’effetto, la condanna della assicurazione in solido con la proprietaria del veicolo investitore e il conducente del medesimo al risarcimento dei danni.

Responsabilità civile dell’assicurazione, vincolo della sentenza penale anche per la RCA

I Giudici di appello, considerato il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice penale che aveva accertato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nel procedimento per lesioni a suo carico, ha ritenuto non revocabile in dubbio la sussistenza del danno-evento, la vincolatività della sentenza penale anche nei confronti della assicurazione per la RCA perché la stessa, pur non essendo stata parte del giudizio penale, era responsabile per le conseguenze civili del giudicato, ha ritenuto il danno provato sulla base della documentazione versata in atti ed ha rigettato la doglianza con cui la compagnia aveva chiesto di determinare il danno biologico sulla base dell’effettiva durata di vita del danneggiato e di ridurre il risarcimento in ragione del decesso avvenuto quattro anni dopo il sinistro.

L’assicurazione in Cassazione contesta la ricostruzione del sinistro nel senso della imputazione della responsabilità esclusiva della propria assicurata, facendo riferimento ad una serie di elementi di fatto che avrebbero dovuto condurre a ritenere quantomeno la responsabilità concorrente del danneggiato.

È palese che questa censura è rivolta a una sollecitazione a rivalutare la ricostruzione del sinistro, proponendo di inferirla da una serie di risultanze probatorie, sia sotto il profilo della riproduzione diretta od indiretta del loro contenuto.

Decesso post-incidente e risarcimento agli eredi, differenza tra durata effettiva e aspettativa di vita

Con altra censura l’assicurazione contesta che la sentenza, nella liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis, non ha tenuto conto del decesso del danneggiato avvenuto quattro anni dopo il sinistro per una causa del tutto indipendente da esso ed ha considerato, pertanto, l’aspettativa ipotetica di vita dello stesso e non anche la sua durata concreta.

Questa doglianza è fondata perché rispondente alla giurisprudenza secondo cui “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.

Conclusivamente, la Cassazione accoglie il ricorso limitatamente a quest’ultima censura e rinvia la causa alla Corte di Bologna.

Redazione

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