La Cassazione torna a chiarire i confini della responsabilità sanitaria nei casi di pillola anticoncezionale e trombosi, escludendo la colpa del medico in assenza di specifici fattori di rischio o segnali clinici rilevanti. La pronuncia affronta anche il tema delle spese processuali, precisando che la chiamata in garanzia dell’assicurazione, se infondata o arbitraria, può comportare l’obbligo per il medico di rifondere le spese legali del terzo chiamato (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 24 aprile 2026, n. 11033).
Pillola anticoncezionale e trombosi
Una paziente si rivolge a un endocrinologo per curare un’acne papulo-pustolosa; il medico prescrive una terapia a base di estroprogestinici (Yasminelle). Successivamente, la paziente viene ricoverata per tromboembolia polmonare bilaterale e trombosi venosa profonda, scoprendo di essere portatrice di una mutazione genetica (Fattore V Leiden). La paziente fa causa al medico, sostenendo che la terapia…




