Intervento diverso da quello concordato, escluso il dolo se c’è finalità terapeutica

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La Suprema Corte annulla con rinvio la condanna di un primario oculista accusato di lesioni volontarie per aver eseguito un intervento diverso da quello concordato. Senza prova di un movente estraneo alla cura, la condotta può rilevare solo a titolo di colpa.

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza depositata il 13 maggio 2026, è tornata a pronunciarsi sui delicati confini della responsabilità medica in ambito penale, chiarendo quando l’esecuzione di un intervento chirurgico non coperto da adeguato consenso informato possa (o meno) integrare il gravissimo delitto di lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.).

La pronuncia riafferma un principio di civiltà giuridica a tutela dell’attività medica: il difetto di consenso, da solo, non trasforma il chirurgo in un soggetto che agisce con dolo di lesioni, se permane un’obiettiva o soggettiva finalità curativa (Corte di Cassazione, quinta penale, sentenza 13 maggio 2026, n. 17294).

Il caso e le sentenze di merito

La vicenda processuale riguarda il Direttore dell’Unità di Oculistica di un ospedale pubblico piemontese. L’imputazione a suo carico, che aveva retto sia in primo grado sia in Appello, era di lesioni volontarie gravi ai danni di due pazienti e di falso ideologico…

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