La Corte di Cassazione ribadisce che la mancanza di apparecchiature in sala parto e di presidi medici non fonda una responsabilità autonoma dell’ospedale qualora, in base al giudizio controfattuale, il loro utilizzo non avrebbe comunque impedito il decesso del paziente a causa della natura repentina e irreversibile della patologia (nella specie, un’embolia da liquido amniotico).
A distanza di oltre 35 anni da un tragico evento letale verificatosi in sala parto, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13393 depositata il 20 maggio 2025 (R.G. n. 2115/2024), decisa nell’udienza del 3 marzo 2025, ha posto la parola fine a una complessa vicenda di responsabilità sanitaria.
La pronuncia offre importanti spunti in tema di accertamento del nesso causale e di responsabilità autonoma della struttura sanitaria per presunte carenze strumentali e organizzative (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 maggio 2025, n. 13393).
Il fatto e il lungo iter processuale
La vicenda trae origine dal decesso di una giovane gestante, ricoverata d’urgenza per una prematura rottura della placenta al settimo mese di gravidanza. Sottoposta a un parto cesareo gemellare in anestesia totale, la paziente aveva subito un’improvvisa ipossia cerebrale seguita da due arresti cardiaci, sprofondando in un coma irreversibile culminato nel decesso.
Dopo che i giudici di merito avevano escluso la responsabilità per malpractice a carico del ginecologo e dell’anestesista…





