In tema di infermieri e demansionamento, il Tribunale di Reggio Calabria ha chiarito che l’adibizione degli infermiere a mansioni inferiori non è di per sé illegittima, ma lo diventa quando tali attività vengono richieste in modo sistematico, continuativo e non marginale, anche se le mansioni proprie dell’infermiere restano quantitativamente prevalenti. Il parametro decisivo, quindi, non è la prevalenza numerica delle attività inferiori, bensì il loro carattere programmato e stabile, in contrasto con il diritto del lavoratore alla tutela della propria professionalità (Trib. Reggio Cal., sent. n. 1103 del 09/07/2026).
Infermieri e demansionamento
La vicenda traeva origine dal ricorso proposto da un’infermiera dell’ASP di Reggio Calabria, in servizio dal 1980 fino al pensionamento nel 2022.
La lavoratrice, a suo dire, era stata costretta, dal 2014, a svolgere quotidianamente e in maniera continuativa mansioni proprie degli OSS, a causa della cronica carenza di personale di supporto nel reparto. Secondo la ricorrente, tali attività – dall’igiene dei pazienti all’assistenza materiale e alle incombenze domestico-alberghiere – avevano progressivamente sottratto tempo alle funzioni infermieristiche, determinando un vero e proprio demansionamento con conseguente lesione della professionalità.
L’ASP si costituiva in giudizio eccependo la domanda e sostenendo che non vi fosse alcun demansionamento. Altresì, sottolineava come le mansioni inferiori non fossero prevalenti rispetto a quelle infermieristiche, che mancasse una specifica disposizione aziendale in tal senso e che l’eventuale svolgimento di attività proprie degli OSS fosse riconducibile a temporanee necessità organizzative.
L’esito dell’istruttoria
Mediante la documentazione prodotta e specie attraverso la prova testimoniale, il giudice reggino accertava che l’infermiera aveva svolto in maniera continuativa e non occasionale attività tipiche degli OSS, proprio perché il reparto risultava privo di personale di supporto fino al 2020 e, successivamente, dotato di un solo OSS insufficiente rispetto al fabbisogno organizzativo.
Altresì, il Tribunale metteva in evidenza la netta distinzione normativa tra il profilo professionale dell’infermiere, basato su competenze tecnico-scientifiche e autonomia professionale, e quello dell’OSS, destinato invece ad attività materiali e di supporto.
Il principio giuridico
Il Tribunale affermava che le mansioni proprie degli OSS possono essere richieste agli infermieri solo in presenza di concrete esigenze organizzative e purché vengano svolte in via marginale o meramente occasionale. Se, invece, queste attività assumono carattere sistematico, programmato, continuativo e non marginale, si realizza una violazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2103 c.c., con conseguente lesione della professionalità del dipendente.
Per quanto concerne l’aspetto risarcitorio, secondo il giudice, il danno non consegue automaticamente al demansionamento, ma richiede una specifica allegazione e prova.
Nella fattispecie esaminata venivano escluse le voci di danno morale ed esistenziale per insufficienza probatoria, mentre veniva riconosciuto il danno alla dignità e all’immagine professionale dell’infermiera, ritenendo che lo svolgimento stabile di mansioni inferiori avesse compromesso sia la possibilità di valorizzare la propria professionalità sia la percezione del ruolo professionale all’interno del reparto.
La condanna
Il ricorso viene parzialmente accolto.
Il Tribunale condannava l’ASP a corrispondere alla lavoratrice un risarcimento pari al 15% della retribuzione mensile globale di fatto maturata dal 2014 al settembre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Le spese di lite venivano invece compensate per metà in ragione della precedente incertezza giurisprudenziale sulla questione.
Conclusioni
La decisione si inserisce nel recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, contribuendo a delineare con maggiore precisione i limiti entro i quali il datore di lavoro può richiedere agli infermieri lo svolgimento di mansioni proprie degli OSS.
L’elemento chiave è che per gli infermieri il demansionamento non dipende dalla prevalenza quantitativa delle mansioni inferiori, bensì dalla loro sistematicità e non marginalità, quando queste finiscono per alterare stabilmente il contenuto professionale dell’incarico.
Avv. Giusy Sgrò





