La Cassazione, pur essendo il reato estinto per prescrizione, si è pronunciata sul caso di un uomo condannato a 7mila euro di multa per abbandono di animale
Con la sentenza n. 8408/2018, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti precisi circa il tema dell’ abbandono di animale.
In premessa, occorre ricordare quanto stabilito dalla nostra giurisprudenza.
Il codice penale, all’art. 727 c.p., punisce infatti con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.
Inoltre, alla stessa pena soggiace chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
La terza sezione penale si è espressa sulla vicenda dell’abbandono di un cane di razza meticcia, fatto accertato il 14 novembre 2011.
Davanti agli Ermellini, l’imputato ha contestato il provvedimento impugnato sotto diversi aspetti, ad esempio rilevando un presunto vizio di motivazione.
La difesa, infatti, ha sostenuto che l’imputato stesse legando il cane alla ringhiera semplicemente per effettuare una sosta momentanea in attesa di riprendere il tragitto utile a portare il cane nella propria abitazione.
Inoltre, avrebbe errato il giudice a quo a ritenere non credibile l’imputato. E questo nonostante la versione resa fosse logica e riscontrata da altre fonti di prova, non valutate dal Tribunale, come la distanza tra i luoghi e la deposizione della moglie.
Ebbene, il vizio della motivazione del provvedimento impugnato sarebbe stato acclarato anche dalla circostanza che non sarebbero state indicate le fonti di prova dalle quali risulterebbe la volontà del ricorrente di abbandonare il cane. Così come non vi erano prove delle sofferenze subite dall’animale.
Altre prove non erano state valutate, come la deposizione del veterinario, la fattura sulle cure veterinarie e la foto prodotta che ritrae il padrone con il cane.
Tuttavia, le doglianze sono apparse infonde in parte per i giudici di Cassazione. In parte, invece, inammissibili, in quanto anche attinenti a questioni di fatto, come la valutazione delle prove effettuate dal Tribunale.
Inoltre, spiegano gli Ermellini, anche se nella motivazione della sentenza il giudice si è dilungato sui fatti accaduti successivamente, la condanna è stata emessa esclusivamente per il fatto oggetto della continuazione.
Non solo.
Occorre ricordare che oggetto della prova non sono solo i fatti di cui alla contestazione, ma anche quelli che possono avere rilevanza ex art. 133 del codice penale.
Il Collegio, però, ha ritenuto superfluo esaminare altre censure che appaiono ammissibili. Questo perché, nel caso in esame, il reato si è estinto per prescrizione.
In presenza di una causa di estinzione del reato, spiega la Corte, non sono rilevabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza.
Questo perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 c.p.p.
Per tali ragioni, la vicenda, quindi, si è conclusa per l’imputato con un annullamento della condanna, senza rinvio, ma non con una pronuncia piena di assoluzione.
Infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p., soltanto in alcune circostanze.
Ovvero quando sussistano elementi idonei a escludere l’esistenza del fatto. Ma anche quando la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile.
Questo affinché la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione” che a quello di “apprezzamento”. E sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
In presenza di una causa di estinzione del reato, la formula di proscioglimento nel merito può essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato. E non, invece, nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità.
Nel caso in esame di abbandono di animale, tale evidenza della prova non sussiste. Si è infatti dovuto procedere alla nuova opera di rivalutazione della prova invocata dalla stessa difesa.
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