Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato la sanzione irrogata a due abogadi, per aver firmato la corrispondenza con il clienti col titolo di “av.”

La vicenda

In primo grado il Consiglio dell’Ordine aveva disposto la sanzione della sospensione per due mesi dall’esercizio dell’attività professionale a carico di due avvocati. Sanzione che veniva confermata anche in appello dal Consiglio Nazionale Forense.

Si trattava, di due esercenti la professione forense che avevano conseguito il titolo abilitativo all’estero (cd. abogadi).

L’illecito si sarebbe configurato nella indebita utilizzazione del titolo di avvocato, realizzata mediante l’indicazione del titolo soltanto con le due lettere iniziali “av”. Questa dizione risultava specificamente utilizzata nella corrispondenza con i clienti ma non con il C.O.A. o con gli altri colleghi, a riprova dell’evidente intento decettivo e confusorio.

Dal canto suo, uno dei due “avvocati” escludeva l’utilizzo abusivo del titolo, precisando che nella carta intestata e negli atti giudiziari risultava sempre utilizzato il termine “abogado”. Peraltro, nel frattempo ella erano divenuti avvocati anche in Italia. Sarebbe in tal modo, venuta meno la funzione della sanzione “da rinvenirsi nell’evitare la reiterazione dell’illecito per il futuro”.

Ma il ricorso non è stato accolto.

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 17563/2019) hanno infatti, chiarito che la Suprema Corte “non può sostituirsi al C.N.F. nel giudizio si adeguatezza della sanzione se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, nella specie – ritenuta – pianamente riconoscibile nella esaustiva motivazione della pronuncia impugnata, sia in relazione alla pluralità delle condotte illecite che in relazione alla loro gravità e intenzionalità”.

Peraltro, – ha aggiunto -, “la rilevanza disciplinare delle stesse, non può essere scalfita da eventi successivi, del tutto ininfluenti rispetto alla effettiva verifica dei fatti accertati”.

In conclusione, è divenuta definitiva la sanzione della sospensione di due mesi per i due avvocati.

La redazione giuridica

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