Giudizio d’appello: quando è possibile produrre nuovi documenti?

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giudizio d'appello

Nel giudizio di appello è consentito produrre nuovi documenti qualora essi siano utili a dimostrare la legittimazione processuale della parte in causa

“La preclusione alla produzione di nuovi documenti prevista dall’art. 345 c.p.c., deve intendersi riferita soltanto a quelli che attengono al merito della domanda e non vale per quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale che è governata dall’art. 182 c.p.c., secondo il quale le invalidità derivanti dal difetto di capacità processuale possono essere sanate anche di propria iniziativa dalle parti con la regolarizzazione della costituzione in giudizio di quella cui la carenza si riferisce.

In mancanza, l’intervento del giudice inteso a promuovere la sanatoria è obbligatorio, va esercitato in qualsiasi fase o grado del giudizio, e ha efficacia ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali che ricorrono soltanto ove la produzione non segua al rilievo officioso ed al termine conseguentemente concesso”.

Lo ha, di recente, affermato la Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 17062/2019. Il principio, in verità, è frutto di autorevole interpretazione , ancora una volta condivisa.

La vicenda

Il Tribunale di Roma, dopo essersi espresso favorevolmente sui poteri di rappresentanza della parte attrice ed aver istruito la causa, aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva.

La Corte territoriale aveva, poi, confermato la sentenza, respingendo l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 345 c.p.c., per la produzione di documenti volti a dimostrare la qualità contestata di rappresentante dell’INPS (in quanto affidataria dei servizi gestionali afferenti al patrimonio immobiliare dell’ente previdenziale), assumendo che si trattava di atti che la parte doveva e poteva produrre tempestivamente nel giudizio di primo grado.

Ebbene la Cassazione ha precisato che l’art. 182 c.p.c. – finalizzato a garantire la regolare costituzione delle parti attraverso la previsione del dovere di verifica officiosa del giudice – è stato modificato dalla L. n. 69 del 2009, entrata in vigore dal 4.7.2009 per i giudizi instaurati successivamente a tale data: la versione precedente (ratione temporis applicabile al caso in esame, trattandosi di giudizio introdotto il 4.5.2009) disponeva che “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza” con evidente contrasto con la tassativa previsione del comma 1 della stessa disposizione che prevedeva (e prevede) che il giudice istruttore doveva verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti ed, all’occorrenza, invitarle a completare ed a mettere in regola gli atti ed i documenti che riconosceva difettosi.

Sulla specifica questione (e sull’evidente contraddizione segnalata), è intervenuta poi, la Suprema Corte affermando che “l’art. 182 c.p.c., comma 2, (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.” (cfr Cass. SUU 9217/2010).

È stato, al riguardo, affermato che l’art. 182 c.p.c., comma 2, va certamente letto in combinazione con l’art. 75 c.p.c., comma 2, laddove prevede che “le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità”.

Proprio in ragione di un’interpretazione combinata delle due norme, il difetto di capacità processuale delle parti risulta sanabile; e non solo per intervento del giudice.

Nella specie, la Cassazione ha chiarito che la “possibilità” che ha il giudice di concedere un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio ha un duplice significato:

a) l’invalidità derivante dall’incapacità processuale della parte è sanabile, appunto perché “può” essere sanata con “la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza” o con “il rilascio delle necessarie autorizzazioni”;

b) ma la sanatoria “deve” essere promossa dal giudice, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa.

Quanto al limite delle decadenze già maturate, imposto dall’art. 182 c.p.c., comma 2, esso renderebbe la norma del tutto superflua, se fosse riferibile anche alle decadenze processuali, anziché solo a quelle sostanziali, perché non avrebbe ragione la concessione di un termine per il compimento di attività dalle quali la parte non sia ancora decaduta.

Condivisibilmente è stato allora, affermato il seguente principio di diritto “le invalidità derivanti dal difetto di capacità processuale possono essere sanate anche di propria iniziativa dalle parti; segnatamente con la regolarizzazione della costituzione in giudizio della parte cui l’invalidità si riferisce. Mentre l’intervento del giudice inteso a promuovere la sanatoria è obbligatorio, va esercitato in qualsiasi fase o grado del giudizio, e ha efficacia ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali”. (cfr. Cass. SUU 9217/2010 in motivazione)”.

La redazione giuridica

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