Annullata la sentenza di condanna a carico di un comune calabrese per i danni occorsi all’attore caduto in una buca presente sul manto stradale
Ad escludere la responsabilità dell’ente locale è stata la prova della consapevolezza, da parte del danneggiato, dello stato dei luoghi e la sua condotta imprudente
La vicenda
L’attore aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Paola il Comune di Longobardi chiedendo il risarcimento del danno determinato dalla caduta a causa della presenza sul manto stradale di una buca non visibile.
Il Tribunale adito accolse la domanda condannando il Comune convenuto al pagamento della somma di Euro 45.453,38 oltre interessi.
Contro tale sentenza propose, poi, appello il Comune.
Ebbene, al riguardo, la corte territoriale osservò che “la violazione del dovere di cautela da parte del danneggiato in presenza di cosa potenzialmente pericolosa rappresenta caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra la cosa e l’evento dannoso”.
Nel caso di specie, era tuttavia, emerso che l’attore ben conoscesse lo stato dei luoghi che percorreva peraltro, di notte ed in condizioni di scarsa visibilità (si trattava della strada che conduceva all’abitazione della madre) e che pur in mancanza di illuminazione lo stato diffuso di dissesto della strada (priva di illuminazione e di asfalto, cosparsa di buche e ricolma di acqua tanto da non consentire il soccorso del Ca. mediante autovettura) era immediatamente percepibile per chi vi transitava, vieppiù per chi conosceva bene lo stato dei luoghi.
Concluse, dunque, accogliendo il ricorso dell’ente locale e, affermando la responsabilità del danneggiato per condotta imprudente il quale, con un’ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare la caduta.
Il giudizio di legittimità
La Terza Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 17443/2018) ha confermato siffatta pronuncia, perché conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia di rilevanza della condotta del danneggiato nella fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ..
Il giudice di merito aveva accertato l’esistenza di un grave stato di dissesto della strada, tuttavia, ben noto al danneggiato. La circostanza della conoscenza da parte di quest’ultimo dello stato dei luoghi, ha interrotto il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso.
Come più volte affermato in giurisprudenza, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 ce, comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
La redazione giuridica
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