Due anni e quattro mesi di reclusione, la pena inflitta dalla Corte d’appello di Genova, all’insegnante di un Istituto tecnico per Geometri, accusato di aver costretto alcune alunne della propria classe a subire abusi sessuali, durante le ore di lezione

Con il pretesto di aiutare le allieve nello svolgimento degli esercizi, l’insegnante si avvicinava ai banchi e appoggiava ripetutamente e insistentemente il dorso della mano sul seno delle ragazze contro la loro volontà; in altre occasioni, avrebbe fatto scivolare le mani sulla schiena di due allieve, toccandole il sedere e lasciando il palmo sulle natiche delle ragazze per alcuni secondi.
Ciò avveniva ai danni di tre ragazzine di rispettivamente, 15 e 16 anni.

Il ricorso per Cassazione

Contro la sentenza della Corte d’appello ligure, l’imputato presentava ricorso per Cassazione, adducendo la contraddittorietà della prova relativa alla sussistenza dei fatti ascritti.
E il ricorso veniva accolto.
Dopo il rinvio della Cassazione, l’uomo veniva nuovamente dichiarato colpevole del delitto di abusi sessuali ai danni delle alunne minorenni.
Nuovamente davanti ai giudici della Cassazione, l’imputato si doleva della nullità della sentenza impugnata, per indeterminatezza del fatto contestato; del vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di credibilità delle testimonianze di accusa, rese dalle minori.
Nello stesso giudizio si costituiva anche il MIUR, rappresentato dall’Avvocatura distrettuale di Genova, responsabile civile, il quale chiedeva l’annullamento della sentenza della Corte di Appello nella parte in cui lo condannava in via solidale con l’insegnante.
Ciò sul presupposto che il reato di violenza sessuale, sia pure nella forma attenuata riconosciuta dalla Corte territoriale, è per sua natura incompatibile ed estranea alle funzioni e alle mansioni del docente e quindi non poteva essere riferito in alcun modo alla Amministrazione.

Interessante il giudizio della Cassazione sul punto.

Per i giudici Ermellini non vi erano dubbi: la ricostruzione della vicenda operata da parte della Corte di appello era assolutamente congrua, logica e plausibile, come tale inattaccabile in sede di legittimità.
I fatti ascritti all’imputato erano stati rigorosamente ricostruiti e confrontati grazie alle prove testimoniali dell’accusa.
Anche in ordine al trattamento sanzionatorio la misura della pena contestata, era coerente con il pesante e compiuto quadro indiziario, con la concreta gravità della condotta da questi tenuto, con le modalità esecutive e reiterate degli altri episodi di palpeggiamento, con l’insidiosità dell’atto in relazione allo stato di soggezione delle alunne e della loro giovanissima età.

La domanda di estromissione e le potenziali ricadute negative sul MIUR

Già in primo grado, il Tribunale di Genova aveva respinto la richiesta del Ministero dell’istruzione di essere estromesso dal processo.
Ma il giudice di merito aveva correttamente evidenziato che la “questione relativa alla estromissione del responsabile civile deve essere proposta prima dell’espletamento delle formalità di apertura del dibattimento e decisa dal giudice senza ritardo (art. 86 c.p.p., comma 3). E in questa fase processuale, è possibile solo la constatazione della esistenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli (per lo stesso responsabile civile), senza la possibilità di effettuare un giudizio prognostico sul valore probatorio sugli stessi”.
In un caso assolutamente speculare rispetto a quello in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che il responsabile civile ha diritto, in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell’art. 86 c.p.p., comma 2, ad essere estromesso dal processo penale, qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un incidente probatorio, finalizzato a consacrare, nel contraddittorio fra le parti, elementi di valutazione ai fini del giudizio per esso potenzialmente pregiudizievoli (Sez. 3, n. 49456 del 3/12/2003).
Per tali ragioni, è stato disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna del responsabile civile con conseguente estromissione dal processo del MIUR e compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

La redazione giuridica

 
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