Abusi su minori, valutazione della capacità a testimoniare e giudizio di legittimità

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Il procedimento riguarda gravi accuse di abusi su minori e il diverso esito delle valutazioni probatorie nei vari gradi di giudizio. Dopo una condanna parziale, la Corte d’appello ha assolto l’imputato per alcune posizioni, valorizzando il tema della capacità a testimoniare delle presunte vittime e il ruolo della perizia psicologica. La difesa ha quindi proposto ricorso, contestando l’uso selettivo degli esiti peritali e la motivazione sulla attendibilità delle dichiarazioni. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, ha chiarito i limiti del giudizio di legittimità, ribadendo che non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio quando la motivazione dei giudici di appello risulta logica e coerente (Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 10 dicembre 2025, n. 39554).

I fatti

La Corte di Genova ha assolto l’imputato dai reati ascrittigli per abusi su minori “perché il fatto non sussiste”, e, per l’effetto, ha ridotto la pena ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, confermando nel resto la declaratoria di responsabilità anche per altre due minori.

L’uomo in Cassazione sostiene errata valutazione della “perizia psicologica” e illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla capacità a testimoniare di due delle ragazzine. In sintesi, il ricorrente eccepisce che la Corte territoriale ha erroneamente ignorato gli esiti della perizia sulla capacità a testimoniare dei minori, che aveva segnalato che tutte le presunte persone offese presentavano significative aree di vulnerabilità psicologica. Deduce anche che le due bambine avevano attribuito un connotato sessuale al contatto che avevano subito solo dopo ore, lasso di tempo che dimostrava le loro difficoltà nei processi di interpretazione e rielaborazione degli eventi e confermava la sussistenza di quelle “vulnerabilità” che il perito aveva segnalato potenzialmente produttive di errori e distorsioni.
In conclusione, quindi, secondo la difesa, la Corte di Genova ha utilizzato implicitamente la perizia per fondare il dubbio assolutorio nei confronti degli altri tre minori (ritenuti suggestionabili), ma l’ha immotivatamente pretermessa nella valutazione delle posizioni delle altre due bambine, limitandosi ad affrontare il tema della suggestione senza esaminare le difficoltà delle predette “nel procedere senza distorsioni ad attribuire significati ai fatti che accadono loro”.

L’intervento della Cassazione

Le considerazioni dell’imputato sono infondate perché si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito preclusa in Cassazione.

Nel caso di specie, il ricorrente, pur criticando il la CTU, si limita a riportare delle sintesi delle conclusioni della Consulente e brevi stralci decontestualizzati della sua audizione, facendo per il resto “espresso rinvio” alla relazione peritale e alla trascrizione della sua audizione.

Tale modalità di formulazione del motivo non soddisfa il requisito dell’autosufficienza. Il ricorso, in altri termini, contrappone agli elementi tratti dal Giudice di merito dalla perizia la propria interpretazione degli esiti peritali, senza fornire gli strumenti per una autonoma valutazione della correttezza logico-giuridica dell’operato dei Giudici di appello.

Sulla base dei pericoli individuati dalla CTU, il giudizio assolutorio per le condotte contestate in danno di tre delle cinque bambine, la Corte ha ritenuto che per costoro le dichiarazioni non fossero spontanee, ma “modellate su quelli provenienti dalle altre due bambine, concludendo per la sussistenza di un “ragionevole dubbio” circa la possibilità che essi avessero “interpretato a posteriori le condotte dell’imputato”.

Abusi su minori, le testimoni sono attendibili

I Giudici di appello hanno valorizzato, con motivazione priva di vizi manifesti, l’assoluta spontaneità e l’immediatezza delle loro rivelazioni, avvenute in contesti separati e senza alcuna previa consultazione tra loro, o con adulti che le potessero influenzare. infatti, allontanatasi dai locali della Onlus, veniva contattata telefonicamente la madre non appena arrivata a casa “in preda ai singhiozzi”. La Corte ha logicamente ritenuto che la genuinità di tali prime narrazioni costituisse un elemento di decisivo riscontro, capace di superare le generiche indicazioni peritali su possibili vulnerabilità. Si legge nella sentenza:

“Nessun dubbio sussiste sull’attendibilità delle due bambine, perché si confidarono con le rispettive madri nell’immediatezza e senza aver parlato tra di loro né con gli altri bambini… Non si può sostenere che le due bambine avessero subito influenza esterna: parlarono alle rispettive madri senza essersi consultate; le madri furono colte alla sprovvista ed ascoltarono”.

È stata anche esaminata la possibilità, paventata dalla difesa, che le bambine potessero aver frainteso quanto accaduto pervenendo, per effetto della rielaborazione successiva, ad attribuire significati sessuali a contatti casuali determinati dagli spazi angusti escludendola con considerazioni di ordine logico, incentrate sulla dinamica riferita dalle vittime.

La motivazione della Corte d’appello, pertanto, si confronta con le censure difensive incentrate sulla perizia proposte con il gravame dando una risposta priva di profili di illogicità, tanto meno manifesti. Essa rappresenta l’esito di un ponderato apprezzamento del compendio probatorio, effettuato tenendo presente i rischi segnalati dal CTU o, nel quale il Giudice di merito ha operato una distinzione logica tra le diverse posizioni, fondata sul criterio dirimente della spontaneità della rivelazione, così da rendere una motivazione in grado di sorreggere i differenti esiti decisori senza incorrere nel vizio di contraddittorietà denunciato.

Abusi su minori, la rinnovazione dell’istruttoria in appello come rimedio eccezionale

Le doglianze del ricorrente, del resto, non denunciano un vizio logico-giuridico del ragionamento, ma si limitano a contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali. Parimenti inammissibile la critica inerente al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale finalizzata a un accertamento tecnico sugli spazi.

Osserva la S.C. che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte di appello giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del Giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti consentono di comprendere l’interno dell’immobile.

Tale motivazione non presenta alcun profilo di manifesta illogicità. La Corte di secondo grado, ha ritenuto, coincidentemente con quello del Tribunale, che le prove video già acquisite fossero sufficienti a valutare la questione degli spazi permettendo di escludere la tesi difensiva del contatto inevitabile. L’affermazione secondo cui “la distanza tra il mobile ed il bancone è ampia e consente l’agevole passaggio di più di una persona”, formulata dalla Corte territoriale, fa seguito a quella del Tribunale, che, dalla visione del filmato in atti, ha calcolato che dietro il bancone vi era “circa un metro per il passaggio.

Ricorso integralmente inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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