Telefonate moleste e onere della prova, senza tabulati telefonici niente risarcimento

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Una vicenda iniziata con ripetute telefonate mute, proseguita tra procedimento penale e azione civile, si è conclusa con il rigetto definitivo della domanda risarcitoria. La presunta vittima lamentava telefonate moleste provenienti dall’utenza di una vicina di casa, ma nei giudizi civili non è mai stata prodotta la prova centrale: i tabulati telefonici. Dopo tre passaggi davanti alla Corte di Cassazione, i giudici hanno ribadito che, in assenza di riscontri oggettivi, la prova presuntiva non è sufficiente a fondare il diritto al risarcimento (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 9 dicembre 2025, n. 31995).

I fatti

La vittima afferma, con denuncia-querela, di avere subito, nel corso dell’anno 2009, telefonate moleste, anche nelle ore notturne, a causa di ripetute chiamate mute, ciascuna della durata di pochi secondi, effettuate all’utenza fissa della sua abitazione e che sulla base dei tabulati telefonici acquisiti dal proprio gestore dell’utenza telefonica, risultava che le dette telefonate provenivano dall’utenza telefonica intestata a una donna, residente, insieme ai figli e al marito, al primo piano dell’edificio in cui, al tempo, anch’ella viveva con la propria famiglia.

Il GIP di Ancona emanava decreto penale di condanna, a carico della donna. L’ingiunta opponeva il decreto e contestualmente chiedeva di essere ammessa al giudizio immediato. All’udienza presentava istanza di ammissione all’oblazione, ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen. Il Tribunale, nonostante la vittima, costituitasi parte civile, avesse eccepito la tardività della domanda di oblazione, accoglieva l’istanza e, effettuato dall’istante il pagamento, pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione.

Avverso la sentenza ricorreva per cassazione la vittima, quale parte civile, lamentando violazione di legge, nonché l’abnormità del provvedimento con cui il giudice aveva ammesso l’imputata all’oblazione. La Corte di Cassazione, sezione I penale, con la sentenza n. 18141 del 30/04/2014, annullava la sentenza impugnata ai soli effetti civili, rinviando per un nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Dopo il rinvio, la Corte di appello rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo che dagli atti del procedimento penale non fosse emersa la prova della commissione, da parte della convenuta, delle condotte a lei ascritte in sede penale, individuate quale fonte dell’obbligazione risarcitoria fatta valere dalla parte civile che si rivolge ancora in Cassazione, la quale, con ordinanza n. 9128 del 1/04/2021, accolse l’impugnazione e cassò, per omissione di motivazione, la sentenza n. 2616 del 22/11/2018 della Corte di Appello di Ancona.

La terza decisione della Cassazione

Dopo la seconda riassunzione dinanzi la Corte di Ancona, la Corte ha rigettato le domande della parte civile, che si rivolge per la terza volta alla Corte di Cassazione.

Critica la Corte di Ancona per avere disatteso il procedimento logico da seguire nel caso di prova per presunzioni, non avendo valutato né singolarmente né cumulativamente in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari acquisiti in giudizio. Sottolinea, che compete al Giudice del Merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.
Dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 8023 del 2/04/2009).

Telefonate moleste, senza tabulati telefonici la prova è presunta

In buona sostanza, la ricorrente prospetta una serie di elementi di carattere presuntivo e ne trae la, apodittica, conclusione della loro rilevanza ai fini del decidere, omettendo di contrastare il punto nodale della, pur sintetica, decisione della Corte di Ancona, basata sulla mancata produzione in giudizio del tabulato telefonico dal quale sarebbe dovuta risultare l’effettuazione di telefonate moleste e mute, dall’utenza cellulare della asserita autrice a quella fissa della parte civile.

Riguardo al fatto che il Giudice non abbia acquisito il fascicolo penale, non vi è un obbligo in tal senso, poiché il fascicolo processuale del Pubblico Ministero non può puramente e semplicemente essere equiparato a quello della precedente fase del giudizio, civile, di merito, come sostiene la ricorrente. Oltretutto la asserita vittima non ha mai avanzato alcuna specifica istanza nella competente fase di merito dinanzi alla Corte d’appello.

In punto di omessa motivazione sul rigetto implicito dell’istanza di ammissione della CTU ritualmente richiesta dall’attrice in riassunzione al fine di accertare il danno biologico. Le argomentazioni fornite sono inammissibili.

La CTU è un mezzo istruttoria e non una prova vera e propria

La CTU è un mezzo istruttoria (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del Giudice del merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice.

Nella specie, la CTU medico-legale avrebbe dovuto avere ad oggetto accertamenti necessari ai fini della prova del disagio psichico sofferto dalla asserita vittima e, quindi, della lesione dalla stessa sofferta, ma la Corte di Ancona ha, in radice, escluso che sulla base degli atti di causa potesse giungersi all’affermazione della sussistenza di un danno risarcibile, cosicché cade il presupposto per l’ammissione della CTU che il difetto di adeguata prova sull’an ha reso del tutto superfluo dover disporre la consulenza medico legale di ufficio sulla sussistenza del danno biologico.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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