Abusi sull’alunna, condanna per l’insegnante di chitarra: ha approfittato della condizione di inferiorità psichica

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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per un insegnante di chitarra, ritenuto responsabile di abusi su un’alunna dodicenne. L’uomo avrebbe approfittato della condizione di inferiorità psichica derivante dall’età e dall’immaturità della vittima (Corte di Cassazione, III penale, sentenza 26 settembre 2025, n. 32034).

Abusi su un’alunna a scuola: la vicenda

L’insegnante ha compiuto reiteratamente abusi su unalunna approfittando della sua autorità in quanto insegnante di chitarra presso la scuola pubblica frequentata dalla vittima. Inoltre, approfittando della condizione di inferiorità psichica derivante dall’immaturità collegata alla giovane età della stessa, mediante minaccia di interrompere la relazione se non avesse concesso quanto da lui richiesto, ha costretto la bambina di anni 12 al momento dei fatti, a compiere e subire atti sessuali consistiti in baci, toccamenti, rapporti sessuali orali e tentativi reiterati di penetrazione anche all’interno della struttura scolastica.

Entrambi i Giudici penali di Cagliari hanno condannato l’imputato alla pena di sei anni di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

Avverso la sentenza, l’imputato propone ricorso in Cassazione, chiedendone l’annullamento. Lamenta l’ammissione in giudizio di documenti depositati dal difensore della persona offesa (documentazione di natura medica e riproduzione di Chat intercorse tra il ricorrente e la vittima), tale documentazione non sarebbe stata dichiarata inammissibile nel corso del giudizio né tantomeno sarebbe rimasta estranea alle motivazioni della condanna. Ed ancora, sempre secondo l’imputato, andava ritenuta inidonea la testimonianza della vittima a fondare un giudizio di colpevolezza, poiché influenzata dalla psicologa privata della persona offesa.

L’intervento della Cassazione

Innanzitutto, il secondo grado è integralmente confermative della decisione di primo grado, ed integra dunque un caso di c.d. “doppia conforme”. Questo significa che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per Cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il Giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo grado, sia quando entrambi i gradi di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

Ciò detto, i Giudici di appello hanno correttamente affrontato e risolto le questioni di natura processuale relative all’ammissibilità delle allegazioni provenienti dalla persona offesa non ancora costituitasi parte civile. La documentazione contestata dall’imputato era già stata dichiarata inammissibile nel giudizio di primo grado e, in ogni caso, non era stata utilizzata ai fini della decisione, trattandosi di atti – quali certificazioni mediche e conversazioni telefoniche – non richiamati nella motivazione. Pertanto, è pacifico che gli atti dichiarati inammissibili, consistenti in documentazione medica e chat telefoniche, sia dal Giudice di prime cure che da quello di Appello non abbiano fatto parte del compendio probatorio, in quanto ritenuti assolutamente irrilevanti ai fini del decidere.

Abusi su un’alunna: la vittima è risultata una testimone attendibile

Egualmente correttamente i Giudici di appello hanno ritenuto che la rievocazione dei fatti e la relativa narrazione da parte della persona offesa fossero coerenti, lineari e genuinamente rese, evidenziando come gli elementi a riscontro dell’attendibilità della minore, attentamente vagliati sia dal primo grado che dal secondo, emergano dalle dichiarazioni dettagliate e sostanzialmente coerenti, logiche e congruenti, rilasciate dalla persona offesa all’amica, ai genitori, alla psicologa, ai carabinieri della Stazione del paese di residenza e a quelli delegati dal Pubblico Ministero, nonché al Giudice in sede di incidente probatorio.

In tale contesto, le doglianze difensive in ordine a una presunta contaminazione del racconto della minore ad opera della psicologa si rivelano prive di consistenza.

Le indagini anche sulle celle telefoniche

Venendo ora a una parte consistente delle censure dell’imputato riguardanti le indagini sulle celle telefoniche agganciate dai telefoni in uso all’imputato e alla persona offesa in alcune date nelle quali si sarebbero verificati gli incontri a carattere sessuale, la difesa:

  • individua arbitrariamente come certe e uniche alcune date che in realtà erano emerse dal compendio istruttorio in modo approssimativo.
  • riferisce alibi, del tutto incerti e parziali, a momenti diversi da quelli in cui gli incontri si sono effettivamente svolti.
  • in ogni caso, non può negare che la persona offesa frequentasse l’abitazione dell’imputato per le lezioni di chitarra, come confermato da tutti i testimoni.
  • non richiama una diversa versione dei fatti fornita dall’imputato in sede di esame, ma solo un’alternativa ricostruzione puramente difensiva, che non può essere messa compiutamente a raffronto con le dichiarazioni accusatore della persona offesa, per una valutazione di attendibilità, perché non proviene dall’imputato personalmente, ma dal suo difensore.

In tale quadro trova infatti applicazione il principio secondo cui, ai fini della formazione del libero convincimento del Giudice, sussiste un effettivo contrasto fra le opposte versioni rese dall’imputato e dalla persona offesa oggetto di valutazione, anche al fine di verificare l’attendibilità di quest’ultima, solo nel caso in cui sia l’imputato personalmente ad aver fornito la contrastante versione dei fatti nelle sedi procedimentali o processuali proprie, non essendo sufficiente, invece, una mera prospettazione da parte del suo difensore.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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