Abuso di contratti a termine nella scuola, risarcimento per l’insegnante di religione

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Il Tribunale di Civitavecchia ha chiarito che la reiterazione di contratti a termine nella scuola per l’insegnamento della religione cattolica, nonostante la sussistenza di una disciplina speciale che contempla incarichi annuali, configura un abuso, ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro (Direttiva 1999/70/CE), nel caso in cui l’insegnante sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico o senza soluzione di continuità, in assenza di indizione di concorsi triennali per l’accesso al ruolo, generando il diritto al risarcimento del danno.

Inoltre, il diritto al risarcimento del danno che deriva dall’abusiva reiterazione di contratti a termine in ambito scolastico, calcolato in un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, è unitario e il termine di prescrizione decennale decorre dall’ultimo contratto a termine (Trib. Civitavecchia, sent. n. 375 del 18/03/2026).

La vicenda dei contratti a termine nella scuola per l’insegnante di religione

Un’insegnante, dopo aver prestato servizio per diversi anni presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito con contratti a tempo determinato, si rivolgeva al Tribunale per domandare la riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o in via subordinata, il risarcimento del danno conseguente all’illegittima reiterazione dei contratti.

La docente già precedentemente aveva ottenuto un risarcimento per lo stesso motivo, tuttavia, anche in seguito, il Ministero aveva continuato ad assumerla senza soluzione di continuità con incarichi annuali su organico di diritto.

Si costituiva in giudizio il Ministero eccependo preliminarmente la prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 c.c. degli arretrati stipendiali relativi al servizio preruolo svolto dalla ricorrente, evidenziando, nel merito, l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte, chiedendone il rigetto.

Abuso da reiterazione di contratti a termine nella scuola e risarcimento del danno

Il Tribunale dava ragione alla ricorrente.

Il primo giudice specificava che l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane e, conseguentemente, lo status giuridico dei docenti di religione è soggetto ad una disciplina speciale che trae le sue origini dai complessi rapporti tra Stato italiano e Chiesa Cattolica.

Ciò giustifica il ricorso a una successione di contratti a termine per rispondere in modo adeguato alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in questo ambito, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.

Tuttavia, secondo il Tribunale, non è possibile impiegare contratti a termine in maniera reiterata al fine di soddisfare necessità permanenti e durevoli dell’amministrazione, schivando le norme che tutelano il lavoro a tempo indeterminato.

È previsto, infatti, dall’ordinamento interno l’obbligo di indire concorsi triennali per l’assunzione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica, al fine di colmare il deficit di stabilità conseguente alla precarietà dei contratti a termine.

Il giudice di prime cure rilevava che, nella fattispecie esaminata, il fatto che la ricorrente avesse lavorato per un periodo superiore a tre anni con contratti a termine, senza che fossero stati indetti concorsi per l’assunzione in ruolo, delineava un abuso dell’amministrazione, dal momento che quest’ultima aveva impedito il funzionamento complessivo del sistema, acuendo in tal modo la precarizzazione del rapporto lavorativo.

La pronuncia del Tribunale

Il Tribunale precisava che dall’abusiva reiterazione dei contratti discende il diritto al risarcimento del danno, “individuato dalla giurisprudenza di legittimità per analogia in quello fissato dall’art. 32 comma 5 legge 183 del 2010, e dunque in un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”, e che tale risarcimento va liquidato “nella misura di una mensilità della retribuzione per ogni anno scolastico in cui ciascun insegnante ha prestato la propria attività lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, ed, in ogni caso, entro il limite massimo di 12 mensilità”.

In virtù di ciò, il Tribunale condannava il Ministero a corrispondere in favore dell’insegnante una somma pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, oltre interessi legali.

Altresì, il giudice di prime cure riteneva infondata l’eccezione di prescrizione proposta da parte resistente, in quanto, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al risarcimento del danno conseguente all’abusiva reiterazione di contratti a termine è unitario e il termine di prescrizione decennale decorre dall’ultimo contratto a termine.

Avv. Giusy Sgrò

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