Contratto di appalto e recesso del committente, risarcimento per mancato guadagno e perdita di chance

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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è recentemente pronunciato su un caso inerente al recesso unilaterale da un contratto di appalto e alle conseguenti richieste di risarcimento dei danni subiti. In particolare, ha chiarito che in caso di recesso del committente dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c., l’appaltatore che chiede di essere indennizzato del pregiudizio subito è tenuto a provare l’utile netto conseguibile – utile costituito dalla differenza tra il prezzo dell’appalto e i costi delle opere, salva la possibilità per l’altra parte di dimostrare l‘aliunde perceptum (Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 668 del 23/02/2026).

La vicenda

Un centro di chirurgia cardiovascolare stipulava un contratto di appalto con una società di costruzioni per la realizzazione di alcuni impianti.

A causa di varie questioni concernenti i pagamenti e di alcune contestazioni sull’esecuzione dei lavori, il centro di chirurgia cardiovascolare recedeva unilateralmente dal contratto.

Poiché la società di costruzioni sosteneva l’illegittimità del recesso, si rivolgeva al Tribunale al fine di domandare il risarcimento dei danni patiti, che consistevano nel mancato guadagno conseguente alla mancata esecuzione dell’appalto, nonché nella perdita di chance di aggiudicarsi ulteriori opere.

Nel corso del giudizio, intervenivano volontariamente due ex soci del centro di chirurgia cardiovascolare, i quali facevano valere patti parasociali che disciplinavano la ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti da eventuali controversie.

Le valutazioni del giudice di primo grado e l’infondatezza delle pretese risarcitorie

La causa veniva decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida, secondo il quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione più assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, sebbene logicamente subordinata, senza che occorra esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c e 118 disp.att.

Nel merito, il giudice di prime cure riteneva infondate le pretese di parte attrice e qualificava la domanda principale della società di costruzioni come azione di accertamento dell’illegittimità del recesso unilateraleal fine di ottenere una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni.

Il recesso del committente dal contratto di appalto, in base a quanto previsto dall’art. 1671 c.c., può essere esercitato in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti di inadempimento. Dunque, in tal caso, il contratto si scioglie per l’iniziativa unilaterale del committente, e resta superflua ogni indagine sulla importanza e gravità dell’inadempimento, rilevante solo nel diverso caso in cui il committente stesso abbia seguito la diversa strada (preclusa dall’intervenuto recesso) della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.

La pronuncia del Tribunale

Il Tribunale ribadiva consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In caso di recesso del committente dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c., spetta all’appaltatore, che chiede di essere indennizzato del pregiudizio subito, l’onere di dimostrare l’utile netto conseguibile – utile costituito dalla differenza tra il prezzo dell’appalto e i costi delle opere, salva la possibilità per l’altra parte di dimostrare l’aliunde perceptum”.

Nella fattispecie esaminata, tale prova mancava, non avendo la società di costruzioni fornito alcuna dimostrazione relativa al costo dei lavori.

Per tale ragione, il primo giudice non accoglieva la domanda di risarcimento per mancato guadagno.

Altresì, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento per perdita di chance, dal momento che la documentazione prodotta da parte attrice a sostegno di detta richiesta era successiva al recesso dal contratto di appalto e, in ogni caso, consisteva in atti unilateralmente formati, privi di riscontro da parte dei soggetti destinatari.

Pertanto, il Tribunale, rigettando in toto la domanda della società di costruzioni, condannava quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio in favore del centro di chirurgia cardiovascolare e dei due suoi ex soci intervenuti volontariamente.

Avv. Giusy Sgrò

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