Contratto d’appalto e inadempimento, a chi spetta l’onere della prova?

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Nel contenzioso tra due società per un contratto d’appalto legato alla fornitura di veicoli tranviari, la Cassazione è intervenuta per chiarire a chi spetti l’onere della prova in caso di inadempimento. Dopo che i giudici di merito avevano rigettato la domanda della società appaltatrice per mancanza di contestazione del pagamento, la Suprema Corte ha ribaltato la decisione, richiamando i principi sulla distribuzione dell’onere probatorio tra creditore e debitore (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 7 luglio 2025, n. 18442).

Il contratto d’appalto per la fornitura di tram

La società E. si rivolge al Tribunale di Napoli citando la società A. esponendo che quest’ultima, aggiudicataria di commessa per la fornitura all’azienda di trasporti Tram di n. 35 veicoli tranviari. Il rapporto inter partes è cassato nel febbraio 2005 per ragioni imputabili alla convenuta, allorché i tecnici della società E. erano stati allontanati dal cantiere, e la convenuta non aveva più pagato le fatture e si era rivolta ad altra società per l’esecuzione delle prestazioni per le quali era ancora vigente il contratto tra le parti.

A causa di tale inadempimento, la società E. chiede il risarcimento di euro 2.000.000,00 e il pagamento dei crediti maturati per le prestazioni rese e non pagate, nonché per le prestazioni pattuite e non eseguite per fatto imputabile alla convenuta.

Le sentenze di merito

Il Tribunale ha rigettato tutte le domande, compensando le spese. I giudici hanno ritenuto che il divieto frapposto dall’azienda dei trasporti pubblici all’accesso ai propri stabilimenti del personale della società E. aveva impedito alla società A., quale causa di forza maggiore, la prosecuzione del rapporto; che l’affermazione della società convenuta (società A.) di avvenuto pagamento delle prestazioni ricevute non era stata contestata dall’attrice. Quindi, non essendo emerso alcun comportamento illegittimo della società E., non poteva essere accolta neppure la domanda riconvenzionale della A.
La Corte d’appello di Napoli ha integralmente confermato il primo grado con sentenza n. 854/2020.

In sostanza, il Tribunale ha ritenuto impossibile la prosecuzione del rapporto inter partes per ragioni non imputabili né all’una, né all’altra parte, e per questa ragione aveva escluso il diritto della E. a ottenere il pagamento delle prestazioni pattuite e non eseguite. Invece, per i crediti maturati in quanto relativi a prestazioni già eseguite, La Corte ha confermato la pronuncia di primo grado, in quanto l’avvenuto pagamento delle prestazioni eccepito in comparsa di risposta non era stato contestato dall’attrice.

Il ricorso in Cassazione

Il caso approda in Corte di Cassazione su impulso della società E.

Censura il rigetto della sua domanda di pagamento di: Euro 48.576,67 per le causali di cui alla fattura n. 45/2005; Euro 56.050,11 complessivamente di cui a una serie di ordini di variante; Euro 431.216,35 di cui a un’altra serie di ordini di variante.

Evidenzia di avere proposto la domanda e di averla reiterata in tutti gli scritti difensivi sino al momento della precisazione delle conclusioni e anche in appello, formulando il secondo motivo di appello. Lamenta, anche, che la sentenza di secondo grado abbia confermato il corretto rigetto della domanda facendo applicazione del principio di non contestazione.

Infine censura l’affermazione della Corte di appello secondo la quale l’appellante “avrebbe dovuto evidenziare l’eventuale erroneità della decisione impugnata per avere mal interpretato l’eccezione di pagamento sollevata, perché non riferibile anche alle prestazioni in oggetto”. Inoltre per l’ipotesi in cui si ritenga che l’affermazione costituisca una autonoma ratio decidendi, ne sostiene l’erroneità, in quanto il creditore è tenuto a eccepire che un dato pagamento è da imputare a un debito diverso in quanto il debitore assolva al proprio onere di provare l’eccepito pagamento. Evidenzia che la società A. non ha assolto a tale onere, non avendo prodotto prova di alcun pagamento.

Tutte le censure sono fondate.

L’errore della Corte di Appello

La Corte di Napoli non solo ha escluso l’omissione di pronuncia, ma ha anche ritenuto che esattamente il primo grado aveva rigettato la domanda perché il pagamento eccepito dalla convenuta in comparsa di risposta non era stato contestato; ha dichiarato che il principio di contestazione opera indifferentemente nei confronti dell’attore e del convenuto, nel senso che, ogni qualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e prova, l’altra è tenuta a contestare il fatto allegato se non vuole che sia ritenuto pacifico.

Così facendo, però, il Tribunale non ha considerato che la convenuta, affermando di avere già pagato i crediti azionati dall’attrice nei suoi confronti, senza dare prova della relativa affermazione, si era limitata a contestare il dato del suo inadempimento allegato dall’attrice. Tuttavia, la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di contestare l’altrui contestazione, dal momento che l’attore ha già esposto la propria posizione a riguardo.

Se così non fosse, il processo si trasformerebbe in una sorta di “gioco di specchi contrapposti” che rinviano all’infinito le immagini riflesse, per cui ciascuna parte avrebbe sempre l’onere di contestare l’altrui contestazione e così via, in un viaggio dialettico nel quale prevale l’ultimo che contesti. Ciò è privo di senso.

L’onere della prova in caso di inadempimento del contratto di appalto spetta sempre al debitore

Avendo la società E. esposto le ragioni dell’inadempimento della convenuta, spettava a quest’ultima (società A.) fornire la prova degli asseriti avvenuti pagamenti.

Ebbene, ormai è stato chiarito da oltre un ventennio che, in tema di prova dell’adempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto pagamento.
Inoltre, soltanto quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore, che pretende di imputare il pagamento a estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa imputazione ai sensi dell’art. 1193 cc.

Ed ancora, in materia di responsabilità contrattuale, l’art. 1218 cc, è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell’impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.

Condotta dell’appaltatrice e ostacolo all’esecuzione

Ne conseguono le seguenti osservazioni: in primo luogo, la Corte di Napoli ha accertato in fatto che l’espulsione dal cantiere della società E., era conseguente alla condotta della stessa E., in relazione al prelievo di pezzi di ricambio già consegnati in cantiere. La circostanza che la sentenza non abbia anche ritenuto che si trattasse di fatti che giustificavano la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di E. non incide sul dato acquisito che il rifiuto frapposto all’ingresso delle maestranze della E. nel suo cantiere fosse conseguente a condotta della E. e non della società A.

A tutto ciò si aggiunga che la società A. non poteva svolgere alcuna attività neppure per rimuovere l’ostacolo all’esecuzione delle prestazioni da parte della E. Infatti, quest’ultima non prospetta in quali termini la A. avrebbe in concreto potuto operare al fine di rimuovere il divieto all’ingresso delle maestranze nel cantiere, ma si limita ad affermare una asserita concertazione in suo danno, del tutto estraneo all’accertamento in fatto eseguito dai Giudici di merito.

La Cassazione accoglie le censure e rinvia la decisione alla Corte di Napoli.

Avv. Emanuela Foligno

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