Grave infortunio in cantiere, confermata responsabilità solidale di due imprese

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Durante lo spostamento di una gru in un cantiere Esselunga, un lavoratore è rimasto ferito per un grave infortunio in cantiere. L’operazione, eseguita senza l’attrezzatura adeguata e in condizioni non sicure, ha causato gravi lesioni. La Cassazione ha confermato la responsabilità solidale delle due imprese coinvolte, per violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2024, n.15852).

La vicenda giudiziaria

Le società GB Srl e SF Spa hanno svolto azione di garanzia nei confronti delle rispettive società di assicurazione ottenendo la chiamata in causa delle stesse. La GB ha anche chiesto, in via riconvenzionale, l’accertamento della esclusiva , responsabilità della SF nella causazione dell’infortunio, quest’ultima ha chiesto la chiamata in causa di CA (coordinatore dei lavori) e di DM (responsabile della sicurezza). Questi ultimi, costituendosi, hanno spiegato azione di manleva nei confronti della compagnia di assicurazione rappresentata, per entrambi, da Generali Italia Spa.

Il Tribunale (sent. n. 988/2017) ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore infortunato (poiché titolare di impresa artigiana individuale) e la GB Srl ed ha respinto le domande risarcitorie per responsabilità contrattuale in base all’art. 2087 c.c.

La Corte d’appello di Brescia, invece, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro dell’infortunato con la GB Srl, ha condannato quest’ultima, in solido con la SF Spa al risarcimento del danno differenziale liquidato nella complessiva somma di euro 504.385,00, oltre accessori, e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La dinamica dell’infortunio in cantiere

I Giudici di Appello hanno ricostruito la dinamica dell’infortunio accertando che lo stesso si era verificato presso il cantiere della SF (in cui era in corso la costruzione di un immobile Esselunga), mentre l’infortunato era intento a spostare la gru, ivi installata e noleggiata dalla GB alla SF, coadiuvato quale manovratore del muletto da terzo soggetto dipendente di SF

L’attribuzione della responsabilità alla GB deriva dalla inadeguata formazione e informazione del lavoratore sui rischi connessi alle operazioni di smontaggio e montaggio della gru e, in particolare, per non avere insegnato al dipendente la corretta manovra per sollevare in sicurezza la gru, con l’uso dei martinetti idraulici che l’azienda aveva fornito; per non avere vigilato sulla corretta esecuzione di quell’operazione, avallando al contrario le modalità pericolose di sollevamento della gru mediante aggancio ad un mezzo di sollevamento; per non aver fornito gli idonei cunei blocca ruote, attrezzature di sicurezza quanto mai necessarie ove l’operazione di sollevamento della gru sia eseguita con l’impiego, non dei martinetti idraulici, bensì di un mezzo di sollevamento come il muletto.

Inoltre, i Giudici di appello hanno ritenuto corresponsabile dell’infortunio anche il conducente del muletto per condotta imperita e pericolosa, avendo iniziato ad alzare il braccio del macchinario quando la vittima non si era ancora allontanata dalla zona di pericolo e senza avere una visuale completa del raggio di azione del mezzo. Per questa ragione è stata attribuita corresponsabilità anche alla SF (datrice di lavoro del conducente del muletto).

La società GB e la SF, oltre a Unipol assicurazioni ricorrono per la cassazione della sentenza.

L’integrale rigetto della Corte di Cassazione

Per quanto di interesse, viene commentata la censura inerente la attribuzione di responsabilità in capo alla GB.

Secondo la ricostruzione dei Giudici di Appello, l’infortunio in cantiere si è verificato nella prima fase della manovra, quella di sollevamento della gru finalizzata alla chiusura degli stabilizzatori. È in questa sequenza che la gru, a causa della pendenza del terreno e della mancanza dei cunei blocca ruote, si è spostata in avanti andando a colpire il lavoratore rimasto nell’area di manovra. In questo momento non era ancora iniziata la fase di traino, per la quale sarebbe stato necessario l’uso del timone, non presente in cantiere.

Ciò posto, gli Ermellini, ricordano che l’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro, impone all’imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l’integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale.

La formulazione del riferimento alle “misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, correla l’obbligo di protezione alle concrete e indefinite situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto, e in tal modo impone al datore di lavoro l’adozione non solo delle misure cd. nominate ma anche di tutte quelle che, seppure non tipizzate, siano richieste dalle conoscenze tecniche e dall’esperienza riferite ad un determinato momento storico.

Non vi è contestazione sulla dinamica dell’infortunio in cantiere come ricostruita dai giudici di appello

Ebbene, nel caso concreto, non vi è contestazione sulla dinamica dell’infortunio in cantiere come ricostruita dai giudici di appello: “il giorno dell’infortunio (5 ottobre 2011) la vittima fu inviata dalla GB presso il cantiere di costruzione di un immobile della catena Esselunga … per eseguire lo spostamento della gru che era ivi installata. La gru era stata noleggiata dalla GB alla SF, che era la società appaltatrice e responsabile dei lavori. Era stata montata nel precedente mese di luglio e doveva essere spostata di circa 15 m.

Per spostare questo tipo di gru, quando la stessa è installata, occorre, come riferito dai tecnici ASL: abbassare e piegare i pezzi della gru; sollevare la gru in modo da liberarne i piedi di appoggio e chiuderli; alzare il carrellino con le ruote e agganciare ad un lato della gru un timone (si tratta di una sorta di barra con due ruote) il quale, a sua volta, viene agganciato, dal lato opposto, a un mezzo di traino, e quindi procedere con il traino (come se la gru fosse un rimorchio).
Accadde che la vittima, giunta in cantiere per eseguire l’operazione di spostamento della gru, non trovò il timone, in quanto l’attrezzo in precedenza era stato portato (da egli stesso) nell’officina della GB per riparazione. Ergo, la vittima, iniziò a compiere la manovra di spostamento della gru senza l’uso del timone. Chiese al responsabile del cantiere un muletto con il manovratore ed egli individuava un dipendente e metteva anche a disposizione un carrello elevatore.

Soddisfatto l’onere di allegazione

La gru si trovava posizionata su di un piano che presentava un leggero dislivello di 10 cm. Ripiegati i pezzi della gru, la gru a quel punto avrebbe dovuto essere sollevata per liberare gli stabilizzatori di appoggio e quindi provvedere alla loro chiusura; la vittima tentò questa operazione agganciando due catene al lato anteriore della gru e, dall’altro lato, al braccio del muletto. Agganciate le catene, il lavoratore, quando ancora si trovava posizionato tra la gru e il muletto fece un segno al guidatore del muletto e questi incominciò ad alzare il braccio del muletto.
Le catene iniziarono a tendersi e la gru subì un moto in avanti, andando a investire la vittima che rimase schiacciata tra la gru e il muletto. Questo si verificò perché mettendo in tensione le catene con il muletto, la gru si sollevò, gli stabilizzatori persero aderenza al terreno e a causa della pendenza del terreno, la gru scivolò leggermente in avanti”.

Analizzato tutto ciò, la Corte lombarda, in coerenza con i principi di diritto della materia e in base alla dinamica del sinistro come ricostruita, ha considerato soddisfatto l’onere di allegazione e prova che grava sul lavoratore in ordine alla nocività del luogo di lavoro e, nella specie, in ordine alla pericolosità della prestazione lavorativa e al suo nesso causale con l’evento lesivo verificatosi, addossando alla parte datoriale l’onere di prova di adempimento dell’obbligo di sicurezza che comprende, per disposto normativo, la fornitura degli attrezzi necessari, la doverosa vigilanza e la formazione e informazione sui rischi connessi alle operazioni di cui si tratta.

L’analisi del rischio elettivo

Anche riguardo alla analisi del rischio elettivo la Corte si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità che ha definito come “rischio elettivo” una condotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa: tali caratteristiche sono assenti nel caso in esame.

Le censure della GB vengono rigettate e, per completezza espositiva, medesima sorte alle doglianze della SF e della Unipol assicurazioni.

Avv. Emanuela Foligno

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