Infortunio in cantiere e concorso di colpa del lavoratore

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Condotta imprudente e infortunio sul lavoro : il rischio specifico

Oggetto della sentenza un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere gestito da un subappaltatore per conto di Anas, committente dei lavori. Al centro della controversia, la questione del concorso di colpa del lavoratore, riconosciuto nella misura del 25%, e la conseguente ripartizione delle responsabilità ai fini del risarcimento del danno.

La vicenda riguarda un infortunio sul lavoro che coinvolge, in punto risarcitorio, Anas Spa in qualità di committente, la società Ing. D.G. in qualità di appaltatrice, e la società C. quale subappaltatrice.
La Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che ha condannato Anas Spa e la società C. al risarcimento dei danni in favore del lavoratore, in conseguenza di un infortunio verificatosi nell’ambito delle attività di cantiere affidate dalla committente ad Anas Spa. Le lavorazioni erano state subappaltate dalla società Ing. D.G. alla società C.

La Corte ha altresì confermato il rigetto della domanda di manleva proposta da C. nei confronti della Groupama Assicurazioni Spa. I Giudici di secondo grado hanno affermato la responsabilità prevalente della società C. in solido con Anas Spa, riconoscendo tuttavia una corresponsabilità dell’infortunato pari al 25%, con conseguente riparametrazione dell’importo risarcitorio. La società appaltatrice non è stata coinvolta nel giudizio.

Ricorso in Cassazione e concorso di colpa del lavoratore infortunato

Nel ricorso in Cassazione viene sollevata la questione del concorso di colpa del lavoratore infortunato, che secondo la società C. sarebbe stata prevalente rispetto a quella accertata in sede di merito. La doglianza si fonda sull’assunto di una erronea valutazione delle risultanze processuali da parte dei Giudici di merito.
Tuttavia, la Corte chiarisce che tale censura, in sede di legittimità, può essere proposta unicamente come vizio di motivazione. Non è ammissibile, invece, prospettarla come violazione di legge quando riguarda errori commessi nella ricostruzione del fatto. In particolare, la Corte evidenzia che nel caso di specie non risultano soddisfatti i requisiti minimi di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., necessari per il controllo di legittimità della motivazione per omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. La censura, dunque, non supera la soglia di ammissibilità prevista dal codice di rito per il sindacato in Cassazione.

Omessa chiamata in causa dell’appaltatrice e limiti del giudizio

Quanto alla presunta omissione di responsabilità della società appaltatrice Ing. D.G., la Corte di Cassazione chiarisce che tale soggetto non è stato evocato in giudizio e che la sua esclusione è il risultato di una precisa scelta processuale delle parti.
In conseguenza di ciò, il Giudice del merito non poteva pronunciarsi sulla sua posizione, pena una violazione del principio del contraddittorio. La Suprema Corte sottolinea che non è consentito al Giudice assumere decisioni suscettibili di assumere efficacia di giudicato nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo, poiché si tratterebbe di un giudicato inutiliter datum. Pertanto, la società C. non può imputare al Giudice un errore che è in realtà imputabile alla propria scelta processuale: quella di non estendere il contraddittorio alla società Ing. D.G.
Il ricorso, pertanto, viene rigettato (Cassazione Civile, sez. III, 25/03/2024, n.8024).

Avv. Emanuela Foligno

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