La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza che aveva respinto la domanda del Carabiniere volta ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, e del conseguente diritto all’inserimento nell’elenco D.P.R. n. 243 del 2006, ex art. 3, comma 3, ai fini dell’attribuzione dei benefici assistenziali di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564.
All’origine della controversia vi è l’incidente stradale occorso al Carabiniere, investito da un’auto proveniente dal suo stesso senso di marcia mentre si era portato al centro della carreggiata per intimare “l’alt” ad un veicolo proveniente dal senso opposto.
Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che il rischio al quale il Carabiniere si era esposto al momento del sinistro non eccedeva quello ordinario inerente all’attività lavorativa.
Attività ordinaria e assenza di presupposti per i benefici dello status di vittima del dovere
La Corte d’Appello, con diversa motivazione, ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che, nel caso di specie, escluso lo svolgimento di attività straordinarie, doveva altresì escludersi, trattandosi di normale servizio perlustrativo del territorio, che si fosse in presenza di un’attività volta a contrastare la criminalità, ovvero di un servizio di ordine pubblico o, ancora, attività di vigilanza delle infrastrutture civili, soccorso o tutela della pubblica incolumità e, cioè, una delle ipotesi di cui al medesimo comma 563, lett. a) b) e c).
Viene posta al vaglio della Cassazione la questione se la condizione di “vittima del dovere” (cui conseguono i benefici riconosciuti in sede di merito) sussista anche nel caso d’infortunio occorso nello svolgimento di un’attività preventiva, come quella di perlustrazione delle strade compiuta dal ricorrente, funzionalizzata al contrasto della criminalità.
Attività perlustrativa e rigetto del ricorso in Cassazione
Al momento dell’investimento, il Carabiniere era impegnato “in un servizio perlustrativo del territorio”, in un “posto di blocco”. Con apprezzamento insindacabile, i Giudici di Appello hanno descritto l’incidente “mentre stava svolgendo un servizio perlustrativo del territorio, ossia una attività tipica del suo specifico lavoro, trattandosi di una normale operazione di controllo della circolazione stradale” aggiungendo che “il compito di istituto al quale era addetto non implicava il controllo della strada, ma dei veicoli che su quella strada transitavano”.
Hanno aggiunto che il Carabiniere non era impegnato:
- a) né in un’attività direttamente rivolta a contrastare la criminalità organizzata.
- b) né in un servizio di ordine pubblico.
- c) né in un’attività di vigilanza di infrastrutture civili.
Condizioni straordinarie e motivazione della Corte
La Suprema Corte rigetta le censure e rammenta, come essenziale, che quando la vittima del dovere ha contratto una infermità nel corso del servizio, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, ma è necessario che tale dipendenza sia legata al concetto di “particolari condizioni ambientali od operative”, che è un concetto aggiuntivo e specifico. Nel senso che rilevano: “… condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Gli apprezzamenti correttamente svolti dalla Corte di Appello escludono la riconduzione della fattispecie ai presupposti indicati poiché non si era in presenza di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il Carabiniere a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto.
Avv. Emanuela Foligno
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