Traffico telefonico e telematico, prova diretta e prova indiretta

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Il traffico telefonico e telematico rappresenta un’importante prova diretta e indiretta nell’ambito delle indagini penali. Le informazioni raccolte attraverso il traffico telefonico, come le utenze coinvolte e i movimenti delle stesse, possono fornire indizi cruciali per ricostruire la dinamica di un crimine. In questo contesto, la prova indiretta acquisita tramite il traffico telefonico può supportare le prove dirette, come le immagini di videosorveglianza, contribuendo a rafforzare il quadro indiziario e a determinare la responsabilità degli imputati.

La vicenda

L’imputato impugna l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria – sez. riesame – che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, ma la S.C. rigetta.

Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con il quale il GIP aveva applicato all’imputato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di furto pluriaggravato consumato ai danni di una società in house del Comune di Reggio Calabria, sottraendo alla medesima una pluralità di mezzi di trasporto e meccanici, del valore complessivo stimato in euro 275.000,00.

Prove a carico e indagini sul furto

Il Giudice del riesame considerava le immagini di videosorveglianza del cantiere ove era avvenuto il furto, dalle quali emergeva che nell’area del medesimo entravano 5 persone, parzialmente travisate e comunque non riconoscibili, e come le riprese fossero presto cessate per l’intervenuta disattivazione dell’impianto di fornitura elettrica.

Dalle telecamere di alcuni impianti esterni e sulla strada si era poi accertato che dalle ore 4.15 coloro che avevano sottratto i mezzi si erano avviati verso lo svincolo autostradale.

Indizi rilevanti: traffico telefonico e movimenti degli imputati

Ed ancora:

  • nelle ore in cui era avvenuto il furto ed in cui i mezzi erano risaliti lungo l’autostrada in direzione nord, erano state individuate sedici utenze, solo cinque delle quali avevano impegnato la cella relativa alla zona del cantiere ove era avvenuto il furto e la via di fuga.
  • i cinque utilizzatori delle quali erano stati identificati nell’imputato e in coloro che ne erano stati indicati come i complici.
  • le medesime utenze avevano anche impegnato il tragitto fra Palmi e Reggio Calabria (e quindi in senso inverso) nelle ore immediatamente precedenti il furto.

In tal senso si era formato a carico di questi 5 soggetti, e quindi anche dell’imputato, un solido quadro indiziario. Il GIP riteneva di applicare la misura della custodia in carcere proprio in considerazione della “professionalità” dimostrata nell’agire in trasferta e con un’attenta organizzazione della complessiva condotta, così anche da doversi escludere che le stesse potessero trovare idonea salvaguardia nell’invocata misura degli arresti domiciliari, anche nella forma che prevede il controllo a distanza dell’interessato.

La difesa dell’imputato e la tesi del traffico telefonico

L’imputato propone ricorso in Cassazione deducendo l’insufficienza e incongruità del compendio indiziario ritenuto invece più che sufficiente dal Tribunale. Secondo la tesi difensiva, l’analisi del traffico telefonico dell’utenza dell’imputato non deponeva affatto per le conclusioni raggiunte dal Tribunale. Difatti, l’utenza telefonica dello stesso alle ore 6.02 e alle 6.30 aveva impegnato una cella distante da Palmi, a San Calogero; ergo l’imputato non poteva essere in autostrada in direzione nord Italia e il traffico telefonico, comprensivo dello “scorrimento delle celle”, non poteva costituire un indizio sufficientemente preciso dei movimenti.

Verifica del Tribunale e conclusioni della Cassazione

La S.C., che respinge il ricorso, preliminarmente ribadisce che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione può concernere la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Riguardo l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli “altri elementi di prova” che, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. “dati esteriori” delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto “ex lege” bisognoso di conferma.

L’analisi dei dati telefonici come prova nel furto

Ciò premesso, la S.C. osserva che il Tribunale per il riesame ha correttamente e adeguatamente motivato sulla sussistenza del concorso del prevenuto nel contestato delitto di furto aggravato. Si è infatti rilevato come:

  • dalle immagini tratte dall’impianto di videosorveglianza del cantiere (il cui cancello di chiusura risultava forzato) all’interno del quale erano custoditi i mezzi, verso le ore 1.03 del 2 luglio 2023, erano entrati cinque uomini con i volti travisati, che, dopo un primo tentativo di forzatura, erano entrati nello stanzino in cui erano custodite le chiavi di avviamento degli stessi.
  • nel volgere di pochi minuti le telecamere erano state disattivate.
  • alle 4.15, i mezzi sottratti erano stati ripresi da una videocamera di sorveglianza installata presso un distributore di carburanti ENI sulla via, a poche centinaia di metri dal luogo del furto, dirigendosi verso gli svincoli autostradali della città di Reggio Calabria.
  • acquisiti i dati del traffico telefonico dei luoghi interessati (dalle 23.00 del 1 luglio alle 5.30 del 2 luglio), si erano individuate le cinque utenze telefoniche, risultate, ad esito delle successive indagini, in uso al prevenuto ed ai coindagati.
  • le suddette utenze, quella notte, si erano portate tutte da Gioia Tauro (ove gli indagati risiedevano) a Reggio Calabria, per poi operare, per ore, nella zona di Reggio, ove era avvenuto il furto.
  • le stesse utenze, che erano partite da Gioia Tauro, dopo le ore 4.00 (quindi in concomitanza con il trasferimento dei mezzi), avevano compiuto il percorso inverso, tornando a Gioia Tauro (e nella vicina Palmi).

Il quadro indiziario

Si era così delineato un congruo quadro indiziario, dal momento che i dati del traffico telefonico delle cinque utenze avevano collocato il prevenuto ed i coindagati nel luogo e nel tempo ove era avvenuto il furto e lungo la direttrice di fuga, e che tali emergenze avevano trovato adeguata conferma sia nelle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza, sia, appunto, nella stessa convergenza, di luogo e tempo, dei percorsi seguiti dalle ricordate utenze

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