Nel caso in esame, la questione delle proporzioni della soccombenza reciproca si intreccia con la decisione della Corte d’appello di Venezia di compensare integralmente le spese di lite tra la committente e l’impresa esecutrice, nonostante la parziale soccombenza dell’impresa (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 17 aprile 2025, n. 10107).
La vicenda ha ad oggetto un contratto di appalto con un’impresa edile che ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Venezia la committente, chiedendo di accertare l’inadempimento della convenuta e la condanna a pagare il residuo di quanto dovuto, ossia 349.285,75 euro, nonché al risarcimento dei danni.
La committente chiede in via riconvenzionale di dichiarare la risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento dell’appaltatrice e di condannare la medesima e il direttore dei lavori a risarcire i danni causati dai vizi delle opere realizzate.
Nel giudizio è stato chiamato anche il progettista e direttore dei lavori relativamente alle opere strutturali in cemento armato.
Il Tribunale di Venezia ha condannato la committente a pagare in favore dell’impresa edile la somma di 23.146,91 euro e ha condannato l’impresa al risarcimento dei danni; ha quindi condannato Unipol a tenere indenne la committente di quanto dovuto all’esecutrice e ha compensato fra le stesse le spese del processo.
Riforma in appello e ripartizione dei danni
La Corte di Venezia, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, per il resto confermata, ha respinto le domande formulate nei confronti dell’esecutrice e, per l’effetto, ha dichiarato assorbito l’appello incidentale di Unipol.
La Corte ha dichiarato compensate le spese tra impresa esecutrice e committente.
La committente deduce omessa pronuncia circa un fatto controverso e decisivo, non essendosi la Corte veneta pronunziata sulla nuova ripartizione dei danni a carico dell’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, conseguente all’esclusione della responsabilità pronunciata nei confronti dell’esecutrice.
Le argomentazioni vengono respinte.
Sulla condanna reciproca alle spese, leggendo la motivazione e il dispositivo della sentenza d’appello, alla luce della motivazione e del dispositivo della sentenza di primo grado, la decisione è corretta.
Appello incidentale e discrezionalità nella compensazione delle spese
La committente, con l’appello incidentale, ha chiesto di condannare l’impresa esecutrice “eventualmente con il direttore dei lavori e il progettista, in solido o comunque ciascuno pro quota spettante in relazione alla rispettiva responsabilità”, a risarcirle i danni subiti e le spese sostenute per l’eliminazione dei vizi.
La Corte veneta avrebbe erroneamente compensato integralmente le spese tra committente ed esecutrice, senza motivazione esauriente al riguardo, e questo a fronte della soccombenza quantomeno maggioritaria dell’impresa committente.
Ebbene, secondo la giurisprudenza prevalente “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del Giudice di merito, che resta sottratto al sindacato della S.C., non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”.
Il ricorso principale viene rigettato.
CTU e analisi delle risultanze tecniche
Il ricorso incidentale sostiene essersi la Corte d’appello riportata integralmente alle risultanze della CTU svoltasi in primo grado, che era basata sull’elaborato predisposto dal consulente tecnico in sede di ATP.
La doglianza non è fondata: la Corte d’appello ha analiticamente esaminato l’operato dei due CTU, nominati in sede di ATP e nel corso del giudizio di primo grado, con particolare attenzione ai rilievi critici sollevati dall’impresa edile esecutrice, con specifico esame dei punti coi quali sono state rinnovate le doglianze relative alla parte in cui il CTU ha determinato le opere realizzate dall’impresa e il valore delle stesse.
Rifusione spese processuali e legittimazione passiva
Una separata censura incidentale contesta la condanna della Corte veneta nei confronti dell’impresa edile a rifondere in via solidale le spese sostenute dalla committente e da Unipol Assicurazioni per entrambi i gradi di giudizio, limitandosi ad affermare che tali spese vanno poste in via solidale e per quote uguali a carico delle altre parti processuali.
Il motivo è fondato.
Il processo è stato instaurato dall’impresa edile che ha convenuto in giudizio la committente e nei suoi confronti ha fatto valere la domanda di condanna al pagamento di quanto ancora dovuto e al risarcimento dei danni.
È stata la convenuta a chiamare in causa il direttore dei lavori che, a sua volta, ha chiamato in causa il progettista.
L’impresa, pertanto, non ha dato causa alla chiamata in giudizio di questi ultimi due soggetti, e anche con il suo appello incidentale si è limitata a chiedere di condannare la committente e, a differenza di quest’ultima, non ha proposto alcuna domanda nei confronti di D.L. e progettista.
La sentenza impugnata viene cassata in relazione al motivo accolto e la causa viene decisa nel merito e annullata la statuizione della sentenza d’appello che ha condannato l’impresa esecutrice alla rifusione delle spese processuali, così come determinate dal Giudice d’appello.
Avv. Emanuela Foligno






