Oneri probatori e stato passivo: errore del giudice o prova mancante?

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Il Tribunale rileva, in un caso di opposizione alla esecutività dello stato passivo del fallimento, la carenza di prova del fatto costitutivo del credito.

Il Tribunale di Roma, con decreto del 30/11/2023, respinge l’opposizione, proposta da 3 Hotel, al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento che aveva escluso i crediti fatti valere dalle odierne ricorrenti.

Gli opponenti si erano insinuati al passivo del fallimento deducendo:

  • a) di avere stipulato i contratti di appalto aventi ad oggetto i servizi di pulizia ai piani e nelle aree comuni degli hotel da essi gestiti con altra società la quale aveva subappaltato i servizi oggetto degli appalti ad una terza società.
  • b) di avere provveduto al pagamento delle retribuzioni del mese di novembre 2018, nonché della tredicesima mensilità 2018 dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice che si era resa inadempiente a tali obbligazioni.
  • c) di aver diritto, in via di surrogazione, alla restituzione degli importi versati dall’impresa appaltatrice.

I tre Hotel chiedono il vaglio della corte di Cassazione

I ricorrenti sostengono che i contratti di appalto e di subappalto risultavano documentalmente provati. Anche la prova dei pagamenti, secondo i ricorrenti, era stata correttamente fornita attraverso la produzione delle buste paga dei lavoratori assunti dalla subappaltatrice e delle distinte di pagamento a mezzo bonifico bancario effettuati per i corrispondenti importi al nominativo dei lavoratori indicati – appunto – nelle buste paga stesse.

La doglianza è inammissibile. La Cassazione ha la facoltà di controllare la correttezza del profilo giuridica e della coerenza delle argomentazioni dei Giudici di merito.

La violazione dell’art. 115 cpc, infatti, rileva nella distinta condizione in cui siano state poste a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi del Giudice.

Invece, il Giudice erra se non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria, o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge.

Il mancato esame dei documenti prodotti

Anche la doglianza inerente il mancato esame dei documenti prodotti è considerata inammissibile perché sprona una rivalutazione dei fatti. Ad ogni modo, quindi, “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 18 aprile 2025, n. 10254).

Avv. Emanuela Foligno

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