Polizza assicurativa di responsabilità civile ed eventi rientranti nel rischio oggetto di copertura (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 17 aprile 2025, n. 10190).
Il caso
A seguito della morte dell’autista di mezzi pesanti, avvenuta il 9/12/2006 in un’area adibita a parcheggio dei mezzi di cantiere della ditta F., di Caprarica di Lecce, il direttore responsabile di cantiere, che aveva locato con modalità “a freddo” dalla ditta F. i mezzi suddetti, venne tratto a giudizio, con altri imputati, per rispondere del delitto di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. e venne condannato, dal Tribunale penale di Lecce, in una con gli altri coimputati pure ritenuti responsabili, al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite.
Il S. corrispose la propria quota della detta provvisionale, pari ad oltre trentottomila euro (precisamente 38.585 euro) e, quindi, chiese alla Groupama S.p.a., quale compagnia assicuratrice contro i danni della datrice di lavoro, il rimborso di quanto corrisposto. La Groupama S.p.a. negò il rimborso e venne citata in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, che accoglie la domanda di condanna al pagamento della suddetta somma.
Impugnazione della sentenza in appello
La Corte d’appello di Lecce accoglie l’impugnazione e rigetta la domanda proposta in primo grado. L’assicurato si rivolge alla Corte di Cassazione.
L’assicurazione deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla Polizza assicurativa di responsabilità civile Aziende Edili e ritiene che la Corte pugliese abbia errato nell’affermare che l’assicurato non abbia assolto all’onere di dimostrare che in occasione della morte del lavoratore si sia verificato un evento rientrante nei rischi oggetto di copertura assicurativa stante la produzione in giudizio della Polizza assicurativa e considerati gli effetti della mancata specifica contestazione da parte della Compagnia Groupama che i fatti si erano svolti come accertato in sede penale.
Ed ancora, sempre secondo la tesi dell’assicurato, la Corte pugliese avrebbe errato nel riformare la sentenza di primo grado ritenendo, oltre i limiti del devolutum, perché la circostanza non era stata oggetto di esplicito gravame, che il semirimorchio sul quale il lavoratore aveva trovato la morte non potesse essere qualificato come attrezzatura e macchina da cantiere poiché macchine di quel tipo non sarebbero utilizzate per lavori che vengono effettuati presso i cantieri al contrario di macchinari come escavatori, gru, sollevatori, betoniere, terne e compattatori che servono per l’attività di costruzione e non per il semplice trasporto.
Qualificazione del semirimorchio come “mezzo da cantiere”
Sarebbe, infine, errato il ragionamento della Corte di appello secondo cui il semirimorchio non potesse considerarsi “mezzo da cantiere” con la conseguenza di inapplicabilità della garanzia assicurativa di Groupama relativi alla “attività di una impresa di costruzioni di strade con ponti e viadotti e gallerie prevalentemente fuori dai centri urbani ricomprendente l’utilizzo di macchine e attrezzature di cantiere”.
“Nel caso in specie è stato dato conto che non solo la vittima era stata lasciata sola ad occuparsi di tutti gli incombenti connessi al carico e al trasporto dei mezzi meccanici, compreso pertanto il loro inserimento sopra il rimorchio, previa movimentazione in discesa e in sollevamento delle rampe mobili del rimorchio, quale attività preliminare e funzionale al loro trasporto, ma gli autisti erano stati già in precedenza utilizzati per lo svolgimento di tale attività di carico e di trasporto, anche nei giorni immediatamente precedenti a quello in cui si era verificato l’infortunio. Non è abnorme il fatto che l’autista, in ipotesi di guasto tecnico al sistema di movimentazione del carrello, si sia prestato a svolgere interventi di manutenzione per ovviare alle difficoltà insorte nel carico, trattandosi comunque di prestazione funzionalmente connessa all’adempimento della prestazione affidata”.
Risultati e motivazione della Cassazione
Le dette circostanze fattuali risultano integrare il rischio assicurato (la cui prova deve esser data dall’assicurato Cass. n. 1558 del 23/01/2018), ergo la motivazione del Giudice dell’impugnazione di merito è errata in punto di individuazione dei rischi esclusi, poiché ha affermato che la vittima non fosse intenta a un’operazione ricompresa tra quelle rientranti nella polizza assicurativa e con un macchinario escluso da quelli di cantiere.
L’assenza di forza di giudicato nei confronti della compagnia assicuratrice della sentenza penale non esclude che le vicende fattuali come da essa ricostruite possano essere assunte quali circostanze documentate sulle quali deve essere espresso un coerente apprezzamento, al fine di escluderle dalla loro rilevanza ai fini del decidere. Nella specie la Corte d’appello di Lecce, dopo avere richiamato le risultanze del processo penale, perviene, senza una plausibile spiegazione logica, a una valutazione del tutto difforme in ordine alla ricostruzione degli eventi per i quali è causa, specie in ordine all’attività alla quale era intento il lavoratore deceduto e alla qualificazione del macchinario che lo stesso stava utilizzando.
La Cassazione, pertanto, cassa la sentenza e la rinvia, per rinnovato accertamento di fatto, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno