Il commento riguarda un sinistro stradale mortale, aggravato dalla fuga del responsabile, provocato da un violento scontro derivante dalla invasione della corsia di marcia opposta. La Cassazione conferma la condanna per omicidio stradale aggravato dalla fuga: decisive le prove biologiche rinvenute sull’auto dell’imputato (Cassazione penale sez. IV, 08/06/2024, (ud. 08/06/2024, dep. 13/06/2024), n.23663).
L’omicidio stradale con fuga
Il giorno 3.2.2021, l’imputato, alla guida della propria automobile, per colpa generica e in violazione delle norme sulla circolazione stradale (ovverosia per avere tenuto una velocità inadeguata e per invasione della opposta corsia di marcia), aveva causato l’incidente dal quale era derivata la morte del conducente del veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, allorquando l’automobilista antagonista aveva invaso la sua corsia, determinando la collisione che scaraventava la sua auto fuori dalla carreggiata stradale.
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato, ad esito di rito abbreviato, l’imputato per omicidio stradale, aggravato dalla fuga successivamente al verificarsi del sinistro.
Nello specifico, i Giudici di Appello hanno rigettato il gravame con il quale veniva contestata l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’audizione di una teste, in ordine al numero delle persone presenti sull’auto dell’imputato e alla individuazione della portiera dalla quale erano usciti gli occupanti dell’auto, la valutazione della documentazione medica attestante l’impossibilità dell’imputato di porsi alla guida e la compatibilità delle ferite riportate da esso imputato, con una sua posizione sul sedile lato passeggero, il tutto inteso, a dimostrare che l’imputato non era alla guida del veicolo investitore.
La comparazione delle tracce biologiche dell’imputato
La Corte d’Appello, rilevato che le risultanze dell’istruttoria avevano consentito di ricostruire gli eventi con certezza, ha ritenuto dimostrato che alla guida del mezzo investitore vi era proprio l’imputato, il quale aveva invaso l’opposta corsia viaggiando a velocità superiore a quella consentita, investendo l’auto condotta dalla vittima che, a sua volta, non aveva rispettato il limite di velocità.
La prova tecnica aveva consentito di comparare le tracce biologiche dell’imputato (prelevate in occasione di apposito controllo con etilometro, effettuato giorni dopo), con quelle repertate sull’auto investitrice, ricavandosene la compatibilità con il profilo genetico. Il materiale biologico, infatti, era stato trovato sul volante, sulla leva del cambio e sullo specchietto retrovisore, elementi ritenuti confermativi del fatto che alla guida dell’auto si era trovato proprio l’imputato.
Inoltre, i Giudici di Appello hanno rilevato che l’imputato, non solo non aveva prestato soccorso alla vittima, ma il giorno successivo si era allontanato dal territorio italiano, al fine di sottrarsi alle indagini.
La Suprema Corte, investita dell’impugnazione, rigetta tutte le censure proposte perché infondate, essendo la motivazione correttamente agganciata a evidenze fattuali regolarmente acquisite al processo e debitamente illustrate in sentenza, tra le quali gli esiti degli esami di laboratorio svolti sul materiale biologico. I Giudici del doppio grado hanno valutato le prove nei medesimi termini, convenendo sul fatto che l’imputato era il conducente del mezzo al momento dell’incidente mortale (quanto alla condotta di guida avendo i testimoni oculari descritto le manovre azzardate poste in essere, mediante invasione dell’opposta corsia per effettuare sorpassi, fino a quando il mezzo era andato a collidere con l’auto della vittima).
L’intervento della Cassazione
Ad ogni modo, l’imputato, sostanzialmente, censura aspetti che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, avendo sollecitato una rivalutazione del risultato probatorio inammissibile.
Per quanto concerne la rinnovazione istruttoria, il GUP aveva rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato, accogliendo quella subordinata di ammissione al rito abbreviato non condizionato. Ebbene, qualora l’imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l’iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l’esercizio dei poteri di integrazione istruttoria ex officio ai sensi dell’art. 603, c. 3, c.p.p.
Al riguardo la Corte di Napoli ha deciso in maniera coerente con i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Sebbene sia stata riconosciuta, infatti, al Giudice d’appello la facoltà di rinnovazione istruttoria anche in ipotesi di processo celebrato con le forme del rito abbreviato, la mancata rinnovazione sollecitata può essere censurata in sede di legittimità solo qualora si dimostri l’esistenza nell’apparato motivazionale di lacune o manifeste illogicità.
Avv. Emanuela Foligno





