Mesotelioma pleurico causato dall’attività di meccanico, nesso causale e risarcimento

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Il caso di un ex meccanico esposto all’amianto durante la propria attività lavorativa, in cui viene riconosciuto il nesso causale tra l’esposizione professionale e il decesso per mesotelioma pleurico. L’analisi giuridica conferma l’applicazione del principio di equivalenza delle condizioni nel risarcimento del danno da malattia professionale (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 4 luglio 2025, n. 18202).

La vicenda giuridica

La Corte d’Appello di Roma ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento in favore degli eredi dell’ex dipendente della somma di Euro 31.536 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno iure hereditario e delle somme per ciascuno specificate (tra Euro 85.758,30 ed Euro 263.872 in favore della vedova, dei due figli, dei quattro nipoti) a titolo di risarcimento del danno iure proprio (come in primo grado), oltre accessori, per il decesso per mesotelioma pleurico del loro congiunto, avvenuto 21.2.2010, all’età di 74 anni, dipendente per circa 40 anni con mansioni di meccanico addetto alla riparazione di autobus, con esposizione ad amianto nel corso dell’attività lavorativa, a causa dell’inadeguatezza delle misure di protezione dei lavoratori.

L’ex datore di lavoro della vittima sostiene che erroneamente sono stati ritenuti provati il nesso di causalità con la patologia e la mancata adozione delle misure idonee a prevenire l’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto. Deduce l’erronea ammissione di CTU in assenza di allegazioni e prova del nesso di causalità tra patologia e nocività dell’ambiente di lavoro, e perché la CTU si è fondata su documentazione non allegata e prodotta in giudizio, acquisita dall’ausiliare senza il consenso delle parti.

Le censure vengono respinte. Gli eredi della vittima “rivalutano” i fatti storici ricostruiti dai Giudici di merito e ciò non è ammissibile.

Il rapporto causale tra mesotelioma pleurico e danno

La decisione della Corte di appello è conforme alla più che consolidata giurisprudenza di legittimità che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, applica la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui “il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”.

I Giudici di appello hanno accertato il nesso causale tra esposizione del lavoratore deceduto ad amianto sul luogo di lavoro nel periodo considerato e la patologia contratta.

Il criterio del “più probabile che non”

Al riguardo, la Cassazione. ha recentemente chiarito che in tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l’esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per mesotelioma pleurico può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del “più probabile che non”, possa desumersi che la non occasionale esposizione all’agente patogeno – in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all’assenza di strumenti di protezione individuale – abbia prodotto un effetto patogénico sull’insorgenza o sulla latenza della malattia (Cass n. 13512/2022).
Una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l’esposizione all’amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all’agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell’assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all’attività lavorativa 0 all’ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e, poi, il decesso (Cass. n. 28548/2024).

La distribuzione degli oneri probatori

Riguardo, invece, alla distribuzione degli oneri probatori, la S.C. dà continuità e avalla il principio secondo cui, il contenuto dell’obbligo di sicurezza, previsto dall’art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell’obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza è dell’inadempimento.
Nondimeno, l’individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l’identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione devono essere modulati in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l’esposizione al pericolo (Cass. n. 29909/2021), che ha precisato che il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c..

Infine, per quanto concerne la prospettata carenza di norme in materia di protezione dei lavoratori dall’amianto e da sostanze nocive all’epoca dei fatti, la S.C. ricorda la normativa in materia di protezione dalle polveri di cui al D.P.R. 303/1956, e specifica che già all’epoca dell’attività lavorativa svolta, la conoscenza della nocività dell’amianto per la salute era nota, dato che essa risale all’inizio del secolo scorso.

Il ricorso della società viene integralmente respinto con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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