Amianto e malattia professionale, nessun risarcimento se ci sono altre concause

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Nel giudizio per risarcimento da malattia professionale, il nesso causale va valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, e può sussistere anche in termini di concausalità. Tuttavia, la presenza di cause alternative, da sole sufficienti a determinare la malattia, può escludere la responsabilità datoriale, come chiarito dalla Cassazione (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 3 luglio 2025, n. 18099).

La vicenda

Corte d’appello e Tribunale respingono la richiesta di risarcimento dei danni proposta dagli eredi della vittima, ritenendo che la morte del familiare determinata da tumore al polmone, fosse stata causata da altre cause (compreso il tabagismo) da sole sufficienti a causare la malattia e non ad esposizione all’amianto.

In Cassazione viene dedotta la nullità della sentenza di secondo grado per applicazione delle norme e delle regole del giudizio penale, in luogo di quelle proprie della responsabilità contrattuale e della sufficienza della concausa. Anche per omessa valutazione degli atti INAIL e sulla rilevazione del riconoscimento della malattia professionale e del certificato INAIL, e omessa pronunzia sulle censure alla CTU medico-legale e per la mancata ammissione della CTU tecnico ambientale.

Le doglianze sono inammissibili e infondate e la S.C. respinge in toto.

Malattia professionale e più concause (compreso il tabagismo)

I Giudici di appello hanno chiaramente e correttamente argomentato che la morte per tumore polmonare del lavoratore, pur essendo stato questi esposto durante l’attività lavorativa ad amianto, in base ai dati a disposizione e tenendo conto della mancanza di tracce di asbesto, era più probabile che fosse stata determinata da altre cause (compreso il tabagismo), da sole sufficienti a causare la malattia.

Ebbene, per stabilire la correttezza delle motivazione della Corte distrettuale, in tema di nesso di causalità in tale materia, è necessario fare riferimento i principi secondo cui in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (esposizione all’amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all’agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell’assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all’attività lavorativa e/o all’ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.

Il criterio del “più probabile che non”

Il criterio da utilizzare è quello del “più probabile che non”, ergo il fattore causale è rilevante anche in termini di concausalità, in forza del principio di equivalenza delle cause posto dall’art. 41 c.p.

Proprio su questo aspetto la S.C. ha statuito che in tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l’esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del “più probabile che non”, possa desumersi che la non occasionale esposizione all’agente patogeno – in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all’assenza di strumenti di protezione individuale – abbia prodotto un effetto patogenico sull’insorgenza o sulla latenza della malattia (in tal senso molto chiaramente Cass.. n. 13512/2022).

La Corte d’appello ha del tutto rispettato i principi suddetti: ha svolto i dovuti accertamenti, con le correlate verifiche, sia per mezzo dell’espletata CTU medico legale, sia attraverso l’esame della documentazione in atti, ritenendo che erano state altre cause (rispetto alla esposizione all’amianto), da sole sufficienti, nel caso concreto, a determinare la malattia tumorale polmonare della vittima secondo il criterio del “più probabile che non”.

Nesso causale a parte, le altre censure si contrappongono a quelle svolte al solo fine di ottenere un riesame della vicenda che è inammissibile.

I Giudici di secondo grado hanno aderito alle conclusioni del CTU

I Giudici di secondo grado hanno aderito alle conclusioni del CTU, e questo significa che le doglianze mosse dai familiari della vittima rappresentano un semplice dissenso diagnostico. Con riguardo ai certificati INAIL prodotti in giudizio, i Giudici li hanno considerati irrilevanti, ai fini della prova sul nesso causale, così come ad un approfondimento dell’indagine epidemiologica.

In conclusione, la S.C. ribadisce nuovamente che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, riguardano apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito, il quale è libero di trarre il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

Avv. Emanuela Foligno

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