Si può discorrere di “onere probatorio attenuato” solo quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al D.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al D.Lgs. n. 38 del 2000 (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26132).
La vicenda
Il Tribunale di Taranto ha rigettato i ricorsi presentati dagli eredi del lavoratore, il quale aveva prestato servizio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto come operaio addetto alla lavorazione di bramme e coils dal 1973 al 1991. Durante questo periodo, era stato esposto a polveri di amianto e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) senza l’uso di dispositivi di protezione, sviluppando così carcinoma uroteliale e renale.
Gli eredi chiedevano la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico differenziale e del danno morale subito dal defunto, nonché l’obbligo di INAIL di corrispondere la rendita diretta per inabilità permanente maturata in vita dalla vittima.
Il Tribunale rigettava la domanda sulla base della CTU espletata che escludeva la natura professionale della patologia rilevando che, per le lavorazioni cui era stato addetto, il lavoratore non era stato esposto ad idrocarburi policiclici aromatici.
La Corte d’appello di Lecce confermava la valutazione svolta dal Tribunale in primo grado aderendo alle conclusioni della CTU.
Il ricorso in Cassazione
I familiari della vittima lamentano che la sentenza impugnata avrebbe fondato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali e sulle conclusioni peritali omettendo del tutto di considerare la copiosa produzione documentale allegata ai fascicoli delle parti ed in particolare le risultanze documentali non disconosciute e quindi facenti piena prova legale, costituite da: “Perizia chimica R.G.N.R. N. 938/10 – 4868/10 G.I.P. N. 5488/10 – 5821/10” poi trasfusa nella nota sentenza del processo “Ambiente svenduto” emessa dalla Corte di Assise di Taranto nell’ambito del procedimento penale N. 938/10; i dati di indagine del collegio Liberti riportati dalla sentenza del Tribunale penale di Taranto n. 408 del 20/4/2007 (prodotta sub 16 del fascicolo di primo grado c/Fintecna).
Lamentano che l’esegesi dei documenti in questione avrebbe dovuto condurre a ritenere che quotidianamente il lavoratore avesse patito esposizione ad idrocarburi policiclici giacché tali emissioni sono proprie del ciclo produttivo della siderurgia.
Gli Ermellini respingono il ricorso.
Una parte delle censure è finalizzata, nella sostanza, nella richiesta di un diverso apprezzamento dei fatti non consentito al Giudice di legittimità.
Nello specifico, i motivi di ricorso si limitano a chiedere un diverso apprezzamento del materiale probatorio raccolto – lamentando che la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione solo sulle prove testimoniali e sulla CTU omettendo di considerare le prove documentali.
La valutazione del materiale probatorio è a discrezione del Giudice di merito
Tale censura non si confronta con il costante indirizzo secondo la quale (Cass. n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679 – 05) la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del Giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C., restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le menzionate valutazioni discrezionali.
La Cassazione, comunque, evidenzia, che la documentazione invocata dai ricorrenti non ha alcun valore di “prova legale” anche se “non disconosciuta”. La mancata contestazione di una perizia prodotta in giudizio, resa peraltro nell’ambito di un diverso giudizio penale, non equivale al mancato disconoscimento di una scrittura privata avente efficacia di piena prova fino a querela di falso, ex art. 2702 c.c., tenuto conto che tale valenza è prevista nei soli confronti di chi abbia sottoscritto il documento ed è limitata alla provenienza, e non alla veridicità, delle dichiarazioni in essa riportate. La consulenza resa in altro giudizio è, infatti, liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite. Allo stesso modo la sentenza penale del Tribunale di Taranto, in quanto resa in altro giudizio rientra nella categoria delle prove atipiche liberamente valutabili dal giudice di merito.
Ad ogni modo, il principio di non contestazione riguarda i fatti, mai le prove (documentali e non).
La multifattorialità della patologia
Riguardo, invece, alla invocata violazione degli artt. 40 e 41 c.p. per non avere il Giudice considerato che la multifattorialità della patologia dalla quale era affetta la vittima non è ostativa al riconoscimento del nesso eziologico, i congiunti non si confrontano con la ratio decidendi della Corte d’appello che ha radicalmente escluso la derivazione causale della malattia accertata dall’attività lavorativa.
L’applicazione del principio di equivalenza causale sancito dall’art. 41 c.p. presuppone la sussistenza, quanto meno, di una concausa lavorativa che, però, nel caso di specie, è stata esclusa all’esito dell’istruttoria, come peraltro, confermato da tutti i precedenti di legittimità richiamati in ricorso dagli stessi ricorrenti, aventi ad oggetto casi in cui risultava accertato un ruolo almeno concausale dell’attività lavorativa in concreto svolta.
L’onere probatorio attenuato
Si può discorrere di “onere probatorio attenuato” solo quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al D.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al D.Lgs. n. 38 del 2000.
Solo in tal caso al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch’essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch’esso indicato in tabella (cfr. Cass. n. 13024 del 2017).
La riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare l’esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l’attività professionale svolta. Invece nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l’attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l’attività stessa all’interno della sua previsione, l’esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore secondo i criteri ordinari e, in caso di contestazione, l’accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al Giudice di merito.
Ergo, siccome risulta accertato che la malattia non era tabellata rispetto all’attività svolta, l’accertamento della Corte pugliese, che ha escluso l’esistenza del nesso eziologico alla luce delle allegazioni e delle prove offerte, non è censurabile in Cassazione.
Avv. Emanuela Foligno






